L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, ha offerto le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore. In particolare, il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione al RUNTS istituito presso il Ministero del Lavoro, sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di IVA.
Per quanto concerne le modalità d’iscrizione al RUNTS, il Codice ha disposto che gli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus al 31 dicembre 2025, e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets), devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, e degli ultimi 2 bilanci approvati. In caso di accoglimento della domanda, l’ente acquisisce la qualifica di ETS con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il test di non commercialità rappresenta una delle principali novità ed è finalizzato a stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini IRES, in base al principio secondo cui le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. Viene precisato che è previsto un margine di tolleranza: l’attività viene qualificata come non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di 3 periodi d’imposta successivi. La circolare chiarisce che gli enti con proventi inferiori a 300.000 euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte.
Inoltre, vengono esemplificate diverse casistiche concrete.
In merito ai regimi di tassazione semplificata, dal 2026 è previsto che le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale possano aderire al regime forfettario (art. 86, Codice Terzo settore) se soddisfano 2 condizioni:
- devono essere iscritte nella sezione speciale del RUNTS per APS e OdV;
- nel periodo d’imposta precedente devono aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85.000 euro.
Essendo il 2026 il primo anno di applicazione del regime forfetario, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85.000 euro.
