La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 febbraio 2026, n. 2286, ha ritenuto che l’omissione della contribuzione da parte del datore di lavoro genera un duplice pregiudizio patrimoniale per il lavoratore:
- da un lato, la perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si concretizza al raggiungimento dell’età pensionabile;
- dall’altro, la necessità di costituire una provvista per una previdenza sostitutiva.
Ne consegue che, anche prima del raggiungimento dell’età pensionabile, il lavoratore può esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2116, comma 2, c.c., o di mero accertamento dell’omissione quale comportamento potenzialmente dannoso. In tale giudizio, volto a far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell’ente previdenziale, a differenza dell’azione volta alla costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, Legge n. 1338/1962, nella quale l’ente è, invece, litisconsorte necessario.
Il caso
La Suprema Corte esamina la vicenda di un lavoratore che ha svolto attività di lavoro dipendente, mai formalmente regolarizzata, presso uno studio legale dal 1972 al 2014. Il lavoratore ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, il pagamento delle differenze retributive e del TFR per l’intero periodo, chiamando in giudizio i professionisti ancora in vita e gli eredi di quelli deceduti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda: pur riconoscendo l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione dello studio, non ha ritenuto provata la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare e l’osservanza di un orario prestabilito. La Corte d’Appello di Napoli, investita della questione, ha parzialmente riformato la decisione, ritenendo accertata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato per tutti i periodi dedotti in giudizio, sulla base delle deposizioni testimoniali e della continuità dell’attività svolta, e ha applicato il principio dell’unicità del centro di imputazione del rapporto, considerando che lo studio aveva mantenuto la medesima struttura organizzativa nonostante l’avvicendamento dei titolari. Pertanto, ha ritenuto che il rapporto di lavoro si fosse svolto senza soluzione di continuità, con conseguenze in ordine alla maturazione dell’anzianità, alla decorrenza della prescrizione solo dalla cessazione del rapporto e alla debenza delle somme spettanti a titolo retributivo e di TFR. La Corte territoriale, tuttavia, ha frazionato le condanne in relazione ai diversi periodi di titolarità dello studio, condannando ciascun datore di lavoro o i relativi eredi in base alla rispettiva responsabilità e alle quote ereditarie, ai sensi degli artt. 752 e 754, c.c.
Le eredi di uno dei professionisti hanno proposto ricorso contro tale decisione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la subordinazione fosse stata affermata in assenza di adeguata prova per lunghi periodi di tempo e che la motivazione fosse meramente apparente in relazione all’asserita unicità e continuità del rapporto.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che esso mirava a una rivalutazione delle prove testimoniali, preclusa in sede di legittimità, e ha ritenuto infondato il secondo, affermando che la motivazione della Corte territoriale fosse ampia, coerente e rispettosa del minimo costituzionale richiesto, fondata sull’accertamento pacifico dello svolgimento del rapporto per l’intero arco temporale e sull’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione dello studio.
Il lavoratore, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’omessa pronuncia, da parte della Corte d’Appello, sulla domanda di condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva, ex art. 2116, c.c., ritualmente proposta in primo grado e riproposta in appello. La Cassazione ha ritenuto il ricorso incidentale ammissibile e fondato solo nei confronti delle ricorrenti principali, ravvisando un’effettiva omissione di pronuncia sulla domanda risarcitoria.
La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di azione di condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva, non sussiste litisconsorzio necessario con l’INPS, trattandosi di un’azione che vede come unici soggetti il datore di lavoro danneggiante e il lavoratore danneggiato, distinguendola dall’azione di costituzione della rendita vitalizia, per la quale invece il litisconsorzio con l’ente previdenziale è necessario.
Pertanto, i Supremi giudici hanno:
- rigettato il ricorso principale;
- dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso incidentale;
- accolto il ricorso incidenatale nei confronti delle ricorrenti principali, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla domanda risarcitoria per omissione contributiva e rinviando alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione su tale domanda e per la regolazione delle spese.
