Lavoratori agricoli: fissate le aliquote contributive 2026

L’INPS, con circolare n. 43 del 7 aprile 2026, ha comunicato le aliquote contributive 2026 che i datori di lavoro agricoli sono tenuti a versare per OTD e OTI e le aliquote contributive da applicare ai rapporti di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.

Per quanto riguarda i contributi dovuti al FPLD per la generalità dei datori di lavoro agricoli, l’aliquota contributiva è fissata nella misura complessiva del 30,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

L’Istituto ricorda che le cooperative e i consorzi che operano nel settore agricolo sono tenuti a versare la contribuzione NASpI per gli OTI.

La circolare indica anche il procedimento di calcolo per determinare il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale per l’anno 2026: € 58,13 x 6/39 = € 8,94.

Dal 1° gennaio 2026 è stata modificata la contribuzione dovuta all’INAIL, che è pari all’8,5%. Viene precisato che la revisione dei contributi in agricoltura determina la contestuale cessazione dell’applicazione della riduzione di cui all’art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013.

Le riduzioni di aliquota per le zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2026, non hanno subito variazioni, pertanto le aliquote restano così fissate:

  • territori particolarmente svantaggiati (ex montani): 75%;
  • territori svantaggiati: 68%.

Infine, la circolare ricorda che l’art. 1, comma 156, Legge n. 199/2025, modificando l’art. 1, comma 343, Legge n. 197/2022, ha reso strutturali le prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cessano di essere una misura sperimentale. Pertanto, il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) è effettuato sulla base delle aliquote previste per gli operai a tempo determinato assunti dalla generalità dei datori di lavoro agricoli, con l’applicazione della misura stabilita dall’art. 1, comma 352, Legge di Bilancio 2023, e, quindi, con l’aliquota determinata ai sensi dell’art. 1, comma 45, Legge n. 220/2010 per i territori svantaggiati.

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