I bandi ISI costituiscono una grande opportunità per le imprese anche per il 2025. L’articolo analizza quali datori di lavoro possono ottenere i finanziamenti e quali sono i punti più critici del complesso iter che porta dalla pubblicazione dei bandi all’erogazione del contributo da parte dell’INAIL, passando per il click day. Infine, sarà esaminata la grande novità del 2025, ovvero la polizza catastrofale, che, però, si va a riflettere anche sui bandi 2022, 2023/2024, almeno con riguardo alle aziende che non hanno ancora ottenuto l’erogazione del finanziamento.
Premessa
I bandi ISI sono sicuramente uno strumento importante nella strategia complessiva di prevenzione che fa capo all’INAIL: incentivi alle aziende, oscillazioni più favorevoli per i datori di lavoro che hanno meno infortuni[1], benefici a chi investe in sicurezza anche al di là degli obblighi di legge (OT23).
Come sempre, però, l’ottenimento dei finanziamenti è legato alla complessiva regolarità del datore di lavoro e al rispetto di formalità che impongono ad aziende e datori di lavoro un supplemento di attenzione per evitare che l’Istituto non eroghi il finanziamento.
I bandi ISI hanno la finalità di supportare le imprese che investono in sicurezza[2] al fine di migliorare il sistema di prevenzione degli infortuni, che, inevitabilmente, richiede anche un supporto economico da parte del sistema pubblico.
Anche nel 2025, l’INAIL ha pubblicato i bandi ISI e le imprese si apprestano a iniziare il complesso percorso che porterà alcune di loro all’ottenimento del finanziamento: va ricordato che i tempi non sono brevi se si considera, come si vedrà in seguito, che parte dei datori di lavoro che hanno ottenuto il finanziamento con il bando 2022 debbono ancora ottenere l’erogazione del contributo.
Il bando ISI 2025
Il progetto da finanziare dev’essere tale da comportare un contributo compreso tra un importo minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro. La percentuale di finanziamento rispetto alla spesa totale va dal 65% all’80% ed è diversa fra i vari assi.
Come sempre, occorre fare riferimento per i dettagli all’estratto del bando, ma soprattutto agli avvisi regionali, che dettagliano scrupolosamente tutti i passaggi.
Nel 2025 gli assi interessati sono:
- progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1, avviso) – asse di finanziamento 1.1;
- progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – asse di finanziamento 1.2;
- progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – asse di finanziamento 2;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – asse di finanziamento 3;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – asse di finanziamento 4;
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – asse di finanziamento 5.
Come sempre, occorre leggere scrupolosamente, oltre al bando, anche gli allegati, che definiscono:
- le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l’importo totale del progetto;
- i parametri, associati sia a caratteristiche proprie dei soggetti destinatari sia al progetto oggetto della domanda a cui sono attribuiti punteggi, utili ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità, pari a 130 punti;
- le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento, con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e della documentazione da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale;
- le specifiche dell’eventuale intervento aggiuntivo, di cui si parlerà tra poco.
A puro titolo di esempio, l’allegato 4 definisce le lavorazioni che debbono essere svolte dalle micro e piccole imprese che aspirano a ottenere il finanziamento, oltre, ovviamente, alle spese ammissibili a finanziamento, parametri e punteggi dei progetti, alle tipologie di intervento ammissibili e alle caratteristiche dell’intervento aggiuntivo.
Proprio a questo proposito, vi è una notevole novità nel bando 2025, ovvero la possibilità di finanziare un progetto complementare a quello principale.
Più in particolare, per gli assi 1.1, 2, 3, e 4 le imprese possono ottenere il finanziamento per un intervento aggiuntivo selezionabile tra quelli previsti dall’Istituto.
Tali interventi potranno essere finanziati fino all’80% del loro valore, entro un limite massimo pari alla minore cifra tra l’importo massimo erogabile di 20.000 euro e l’importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile, calcolato sottraendo da 130.000 euro l’importo richiesto per il progetto principale.
Qualche punto d’attenzione
L’iter del bando è particolarmente complesso e prevede vari passaggi, scrupolosamente dettagliati all’interno degli avvisi pubblici, cui occorre far riferimento.
Cercheremo, quindi, di spiegare alcuni aspetti importanti facendo riferimento ai casi più frequenti in cui le imprese si collocano utilmente in graduatoria, ma poi non riescono a ottenere il finanziamento, fermo restando che tutti gli aspetti del bando assumono particolare importanza[3].
Va ricordato, in primis, che per ottenere il bando ISI è richiesta la regolarità contributiva e le aziende debbono, da un lato, essere soggette al sistema del DURC e, dall’altro, ovviamente essere perfettamente regolari anche con riferimento alle attività prestate da soci e soggetti autonomi.
È, poi, fondamentale che i datori di lavoro comprendano che i progetti devono essere riferiti alle lavorazioni che l’impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell’intervento dev’essere riscontrabile alla medesima data.
Non è infrequente, infatti, che su tale punto il controllo tecnico da parte delle competenti consulenze INAIL abbia esito negativo.
Un punto sul quale spesso i datori di lavoro non pongono sufficiente attenzione è quello della classificazione tariffaria: se è vero, infatti, che, fra l’altro, il punteggio è direttamente proporzionale alla rischiosità della lavorazione sulla quale agisce il progetto presentato, distinto per tasso di tariffa per gli assi 1.1, 1.2, 2, 3 e per classificazione ATECO 2025 per l’asse 4, va ricordato che si tratta di un aspetto sul quale uffici amministrativi e consulenze tecniche dell’INAIL pongono grande attenzione.
Ove emerga, quindi, che la classificazione tariffaria è in tutto o in parte sbagliata, verrà disposta una verifica ispettiva, che potrebbe andare paradossalmente a restituire soldi all’azienda dal punto di vista della classificazione (poiché essa è errata, in quanto il datore di lavoro versa un premio superiore al dovuto), ma causare l’esclusione del datore di lavoro dal bando ISI, poiché con i nuovi riferimenti tariffari non raggiunge il punteggio soglia[4].
Vero è, infatti, che, in fase di inserimento della domanda, il richiedente accede via web a un modulo editabile, dove inserisce i dati relativi all’impresa e al progetto, che riguardano i parametri, indicati nel successivo paragrafo “Parametri che determinano i punteggi”, la cui somma definisce il raggiungimento o meno della soglia di ammissibilità, pari a 130 punti, e vero è pure che solo con il raggiungimento della soglia di ammissibilità il richiedente può completare l’iter dell’invio della domanda on line tramite lo sportello informatico, ma poi l’INAIL effettua i dovuti controlli.
Senza scendere troppo nel tecnico, è assolutamente indispensabile che i datori di lavoro verifichino col massimo scrupolo la classificazione e l’inquadramento gestionale, poiché le sedi INAIL, nel caso di dubbio classificativo, dispongono una verifica ispettiva[5].
È, poi, importante non cumulare aiuti oltre quelli consentiti dalla normativa europea: a tal proposito, gli avvisi dettagliano tale aspetto, precisando che occorre «rispettare le regole sul cumulo previste dal Regolamento (UE) di riferimento; non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sugli stessi costi ammissibili il cui cumulo comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto fissati dai Regolamenti di riferimento».
Il calendario del bando ISI, comprensivo (ma non solo) dell’ormai famoso click day, nel quale i datori di lavoro tentano di collocarsi in posizione utile per l’ottenimento del finanziamento, è pubblicato sul sito INAIL e va, ovviamente, attentamente monitorato.
Il bando spesso ripropone nel corso degli anni punti già noti, ma nel 2025 vi è una grande novità, dovuta peraltro a un intervento legislativo, che, tuttavia, come si vedrà tra poco, si va a riflettere anche sui bandi precedenti. Vediamo di che cosa si tratta.
Polizza catastrofale oggi e pure per ieri
Il bando 2025, in linea con la normativa statale, prevede l’obbligo della c.d. polizza catastrofale.
Come noto, la Legge di bilancio 2024, per far fonte al crescente impatto delle calamità naturali sul territorio italiano, ha introdotto all’art. 1, comma 101, la seguente misura: «Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) 1, del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso».
La norma è rilevante ai fini che ci interessano, perché prescrive, altresì, che «dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».
Dopo una serie di rinvii, la norma è ormai in vigore e, a tal fine, il bando ISI 2025 prevede, all’art. 7, che i soggetti destinatari, tenuti all’iscrizione nel Registro Imprese ai sensi dell’art. 2188, c.c., devono aver stipulato un contratto di assicurazione a copertura dei danni – ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1), 2) e 3), c.c. – cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali come previsto dall’art. 1, commi 101-111, Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), laddove già vigente in relazione a quanto previsto per la specifica tipologia di impresa.
Non basta: il possesso della polizza catastrofale diventa dirimente ai fini della concessione e dell’erogazione del finanziamento anche per i bandi 2022-2023 e 2024[6].
È, infatti, noto che vi è un principio di eterointegrazione del contratto e degli atti amministrativi da parte della norma imperativa di legge, espresso nell’art. 1339, c.c., secondo il quale le clausole imposte inderogabilmente dalla legge si inseriscono automaticamente nella disciplina applicabile, integrando la lex specialisanche in assenza di un richiamo espresso.
Operativamente, l’INAIL provvede pertanto a richiedere tramite PEC la polizza non solo a chi deve ancora avere la concessione del finanziamento, ma anche a chi, pur essendo già stato destinatario del provvedimento di concessione, non ha ancora ricevuto il contributo.
In particolare, le strutture dipendenti dell’Istituto hanno inviato a tutti i datori di lavoro che non hanno già ottenuto il finanziamento una comunicazione via PEC, nella quale viene indicato che, in caso di inadempimento all’obbligo di stipula della polizza, le istruttorie inerenti al finanziamento INAIL avranno esito negativo; ciò comporterà, tra l’altro, che non sarà possibile concedere l’erogazione dell’anticipazione eventualmente richiesta. Anche per i provvedimenti di concessione già emessi, l’effettiva erogazione è da intendersi comunque subordinata alla presentazione della polizza.
La comunicazione dell’Istituto invita, altresì, a trasmettere tempestivamente tramite PEC alla Sede competente dell’Istituto copia della polizza stipulata. La stessa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), compilata utilizzando l’apposito modulo “DSAN”, disponibile sul sito istituzionale, con la quale si attesti che la copertura assicurativa è conforme ai requisiti di legge e include specificamente i beni registrati nell’attivo patrimoniale, di cui all’art. 2424, c.c.
Conclusioni
I bandi ISI sono sicuramente uno strumento importante nella strategia complessiva di prevenzione che fa capo all’INAIL: incentivi alle aziende, oscillazioni più favorevoli per i datori di lavoro che hanno meno infortuni[7], benefici a chi investe in sicurezza anche al di là degli obblighi di legge (OT23).
Come sempre, però, l’ottenimento dei finanziamenti è legato alla complessiva regolarità del lavoro del datore di lavoro e al rispetto di formalità talora non semplicissime, tanto da imporre ad aziende e datori di lavoro un supplemento di attenzione per evitare che l’Istituto non eroghi il finanziamento.
[1] Come noto, il D.L. n. 159/2025, all’art. 1, comma 1, ha autorizzato l’INAIL a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione a un successivo D.I., da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. In realtà, l’Istituto aveva già aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, di cui all’art. 20, MAT, approvate con D.I. 27 febbraio 2019, con la deliberazione n. 146/2025, del CdA e le nuove aliquote sono state già applicate in sede di autoliquidazione 2026. Cfr. anche F. Vazio, “In marcia verso l’autoliquidazione: gli appuntamenti fondamentali”, in La circolare di lavoro e previdenza, n. 3-4/2026.
[2] I bandi sono emanati in attuazione degli artt. 11, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e 1, commi 862-864, Legge n. 208/2015.
[3] I bandi ISI sono oggetto di un non trascurabile contenzioso di fronte ai Tribunali amministrativi: si veda, a puro titolo di esempio, Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7159/2025.
[4] Tale situazione è diversa da quella in cui sopravvenga un’irregolarità contributiva nel corso dell’iter istruttorio: a tale proposito, gli avvisi prevedono che eventuali irregolarità contributive presenti nel corso dell’istruttoria daranno luogo a richiesta di regolarizzazione, da effettuarsi entro 10 giorni dalla richiesta. Per evitare la valutazione negativa della domanda di finanziamento, al termine dell’istruttoria e a seguito del preavviso di rigetto, l’impresa ha comunque 10 giorni di tempo per dimostrare di avere ottemperato ai suoi obblighi contributivi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi assicurativi e previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni ovvero che il debito sia comunque integralmente estinto. Eventuali irregolarità contributive sopraggiunte successivamente alla concessione del contributo potranno essere compensate in fase di erogazione del finanziamento, secondo le modalità di cui all’art. 31, comma 3, D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, in Legge n. 98/2013.
[5] È, del resto, noto che i datori di lavoro, partecipando al bando, accettano che l’Istituto effettui i dovuti controlli tecnici e amministrativi anche in loco.
[6] Sono escluse dall’obbligo le imprese di cui all’art. 2135, c.c. (imprese agricole), come previsto dall’art. 1, comma 111, Legge n. 213/2023, che dispone «Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all’articolo 2135 del Codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 [Fondo AgriCAT, N.d.A.]».
[7] Il CdA INAIL, con la deliberazione n. 146/2025, ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, di cui all’art. 20, MAT, approvate con D.I. 27 febbraio 2019. Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 159/2025, che, all’art. 1, comma 1, ha autorizzato l’INAIL a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione a un successivo D.I., da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. Pur nelle more del Decreto, l’INAIL ha già applicato le nuove oscillazioni, volte a premiare le aziende con un andamento infortunistico favorevole, nelle comunicazioni del tasso applicabile per l’anno 2026 (20SM). Sul tema cfr. F. Vazio, “In marcia verso l’autoliquidazione: gli appuntamenti fondamentali”, in La circolare di lavoro e previdenza, n. 3-4/2026.
L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
