Artigiani e commercianti: valori contributivi per l’anno 2026

L’INPS, con circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, ha comunicato gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti per l’anno 2026.

La circolare comunica che:

  • le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti dall’anno 2025 sono tutte pari alla misura del 24%;
  • le aliquote contributive per Titolari e coadiuvanti/coadiutori sono pari a:
    a) artigiani: 24%;
    b) commercianti: 24,48%;
  • per l’anno 2026, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.808 euro. Pertanto, il contributo calcolato sul reddito “minimale” per Titolari e coadiuvanti/coadiutori risulta così suddiviso:
    a) artigiani: € 4.521,36 (4.513,92 IVS + 7,44 maternità). Per periodi inferiori all’anno solare, invece, il calcolo risulta pari a: € 376,78 (376,16 IVS + 0,62 maternità);
    b) commercianti: € 4.611,64 (4.604,20 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità). Per periodi inferiori all’anno solare, invece, il calcolo risulta pari a: € 384, 31 (€ 383,69 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità);
  • il contributo per l’anno 2026 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026 per la quota eccedente il minimale di 18.808 euro annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, a 56.224,00 euro. Per i redditi superiori a tale soglia è confermato l’aumento dell’aliquota di 1 punto percentuale, pertanto sono pari al 25% per gli artigiani e al 25,48% per i commercianti.
  • per l’anno 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a:
    a) 93.707 euro per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data;
    b) 122.295 euro per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva.

I contributi devono essere versati mediante i modelli F24 alle seguenti scadenze:

  • 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24.

Si segnala che alla pagina “I numeri del lavoro” sono disponibili i valori aggiornati.

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