Congedo parentale all’80%: l’Inps rende applicabile la misura

Con l’attesa circolare n. 95 del 26 maggio 2025, l’Inps dirama le istruzioni operative relative all’ulteriore mese indennizzato all’80%, con decorrenza 1° gennaio 2025, nei congedi parentali (articolo 34, D.Lgs. 151/2001), così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 217, L. 207/2024), con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

In particolare, l’indennizzo all’80% è previsto per un massimo di:

  • 2 mesi, con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023,
  • 3 mesi con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2024

per ogni coppia genitoriale.

Si ricorda, infatti, che la maggiorazione del secondo mese, per i lavoratori che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, sarebbe stata del 60% a partire dal 1° gennaio 2025, se non fosse intervenuta la Legge di Bilancio per il 2025.

Oltre al meccanismo selettivo, legato al termine del congedo di maternità o paternità, vi sono 2 ulteriori condizioni: sono indennizzati all’80% solo i 3 mesi di congedo parentale che l’articolo 34, T.U. Maternità, attribuisce a ogni genitore come non trasferibili all’altro e, comunque, devono essere fruiti entro il 6° anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Riguardo alla fruizione, i 3 mesi indennizzati possono essere liberamente ripartiti tra i 2 genitori (se ovviamente lavoratori subordinati), anche negli stessi giorni per il medesimo figlio, e possono essere fruiti a mesi, a giorni o a ore.

Entrando nel merito dei chiarimenti operativi forniti dall’Inps, gran parte del documento di prassi è dedicata ai soggetti destinatari, tenuto conto che la novità per il 2025 segue quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2024, che aveva portato a 2 i mesi integrati all’80% (dal 2025 l’integrazione per il secondo mese sarebbe diminuita al 60% senza la Legge di Bilancio 2025), e dalla Legge di Bilancio 2023, che introdusse per la prima volta un mese maggiorato all’80%.

Le novità interessano, quindi, esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:

  • al 31 dicembre 2023: l’ulteriore mese introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, che passa dal 60% all’80%;
  • al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e per il secondo mese previsto dalla Legge di Bilancio 2024, dal 60% all’80%.

Stante la stratificazione di norme, ognuna con il proprio meccanismo selettivo di ingresso – come afferma l’Inps nella circolare in commento: “non sono una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione” – la circolare n. 95/2025 riepiloga il quadro:

  • figlio nato prima del 1° gennaio 2023: un mese all’80% solo se il congedo di maternità/paternità è terminato successivamente al 31 dicembre 2022;
  • figlio nato nel 2023: 1 mese all’80%, a cui si aggiunge un ulteriore mese all’80% se almeno un genitore, lavoratore dipendente, ha terminato il congedo di maternità/paternità, successivamente al 31 dicembre 2023;
  • figlio nato nel 2024: 2 mesi all’80%, a cui si aggiunge un ulteriore mese, se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il congedo di maternità/paternità, successivamente al 31 dicembre 2024;
  • figlio nato nel 2025: 3 mesi all’80%.

Oltre alla sintesi, il documento di prassi fornisce una serie di esempi e i codici per l’esposizione in UniEmens, compresi i codici per porre a conguaglio i periodi con decorrenza 1° gennaio 2025.

È evidente, ad ogni modo, la complessità nella gestione di tale incremento, almeno si spera, questa volta, definitivo.

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