La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 24 novembre 2025 n. 30823, ha deciso che, con riferimento ai rapporti di lavoro non tutelati da contratti collettivi, al fine di determinare la retribuzione dovuta al lavoratore di interesse, ai sensi dell’art. 36, Cost., si utilizzerà quale parametro il CCNL applicato al settore di appartenenza o comunque similare.
Nella fattispecie, la lavoratrice aveva svolto la propria prestazione di lavoro per uno studio professionale, senza essere stata regolarmente assunta con contratto di lavoro subordinato.
Il caso
La Suprema Corte si è pronunciata in merito all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una lavoratrice e uno studio professionale, presso cui la donna aveva lavorato per molti anni con mansioni di segretraria.
Il Tribunale di prime cure aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1988 al 2011, condannando il datore a versare differenze retributive e TFR, ma respingendo la domanda di illegittimità del licenziamento orale dedotto dalla lavoratrice in seguito alla richiesta di regolarizzare il rapporto di lavoro. La decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello, che aveva però rideterminato gli importi dovuti, utilizzando il CCNL Studi Professionali solo come parametro, ai sensi dell’art. 36, Cost., non risultando un’adesione diretta delle parti alla contrattazione collettiva.
Il professionista contestava la decisione, sostenendo l’assenza degli indici di subordinazione, la natura autonoma della prestazione e l’erroneità del criterio di quantificazione del dovuto; la lavoratrice proponeva ricorso incidentale articolato, lamentando, tra l’altro, mancata applicazione diretta del CCNL, discriminazione nel trattamento economico, vizi nella consulenza tecnica, erroneo criterio di “lordizzazione” delle somme, omessa motivazione ed erronea qualificazione della cessazione del rapporto come dimissioni.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso del datore, ha confermato la corretta applicazione, da parte della Corte d’Appello, dei criteri di individuazione della subordinazione: continuità, organizzazione, autonomia ridotta, utilizzo di mezzi dello studio e compenso predeterminato. La Suprema Corte ha respinto anche la censura relativa all’onere della prova e all’omesso esame di fatti decisivi, rilevando sia la presenza di una “doppia conforme” sia la natura inammissibile di doglianze volte solo a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
In relazione al ricorso incidentale della lavoratrice, la Corte:
- ritiene infondato il primo motivo, relativo a discriminazione e obbligo di applicare direttamente il CCNL: non si sono ravvisati elementi volti a dimostrare una pluralità di dipendenti donne non regolarizzate; inoltre, l’applicazione del CCNL nei confronti dell’unico altro dipendente, figlio del datore, non era sufficiente a determinare un automatismo nell’estensione del CCNL;
- accoglie il secondo motivo relativamente al criterio di quantificazione delle differenze retributive: quando il datore non ha operato alcuna trattenuta fiscale o contributiva – come nel caso in cui abbia negato l’esistenza del rapporto di lavoro – le somme corrisposte devono essere considerate integralmente come importi lordi, e non può applicarsi un meccanismo di “lordizzazione” della retribuzione percepita;
- accoglie il terzo motivo del ricorso: I Supremi giudici ritengono errato il giudizio della Corte territoriale laddove ha stabilito che, esclusa la prova del licenziamento orale, la lavoratrice avesse rassegnato le dimissioni. Infatti, la mancata prova del licenziamento non comporta automaticamente la prova delle dimissioni; inoltre, quando il datore sostiene che il rapporto sia cessato per iniziativa del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrarlo. In assenza di tale prova, come nel caso di specie, il rapporto deve considerarsi giuridicamente in essere, con conseguente spettanza del risarcimento del danno dalla messa in mora.
Pertanto, la Suprema Corte cassa la sentenza d’Appello nella parte relativa alla ricostruzione della cessazione del rapporto e al calcolo delle differenze retributive, dichiara assorbito il quarto motivo e inammissibile il quinto e rinvia la decisione alla Corte d’Appello in diversa composizione.
