L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 37/E dell’12 febbraio 2026, ha precisato che il reddito dei lavoratori dipendenti con residenza in Italia e attività all’estero è determinato in modo forfettario secondo le convenzioni tra Stati e le retribuzioni convenzionali definite annualmente dal Ministero del Lavoro.
Il caso di specie riguarda un contribuente che, pur essendo stato residente fiscalmente in Italia, da dicembre 2016 a dicembre 2022 ha lavorato in un Paese estero per una società dello stesso Paese. Successivamente, dal gennaio 2023, ha proseguito la propria carriera presso una società di un altro Stato estero controllata dalla precedente impresa. In entrambi i rapporti di lavoro ha maturato diritti a compensi «in natura e differiti» nella forma di stock options e di performance shares, i cui eventi imponibili, ai fini delle imposte sui redditi, si sono realizzati rispettivamente nel corso dei periodi d’imposta 2024 e 2025.
Nonostante l’attività svolta all’estero, il lavoratore ha sempre mantenuto la residenza fiscale in Italia in base all’art. 2, TUIR, e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con entrambi gli Stati coinvolti. Per tutto il periodo interessato, la sua retribuzione è soggetta a imposizione in Italia sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Il contribuente vuole sapere se, come lui ritiene, i compensi “in natura” percepiti nel 2024 e nel 2025 possano considerarsi integralmente assorbiti dall’imposizione convenzionale.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’istante non debba assoggettare a tassazione il reddito da lavoro dipendente (fringe benefit) conseguito nel 2024 per effetto dell’esercizio delle stock options, con vesting period dal mese di dicembre 2016 al mese di giugno 2019, né quello derivante nel 2025 dall’assegnazione a titolo gratuito delle azioni della Società estera X a seguito del raggiungimento degli obiettivi del piano incentivante con performance period compreso tra il mese di luglio 2022 e il mese di giugno 2025.
Ciò in quanto, in base a quanto affermato dall’Istante e assunto acriticamente dall’Agenzia, durante il periodo di maturazione di stock options e performance shares ha svolto all’estero l’attività di lavoro in qualità di residente in Italia, assoggettando la relativa retribuzione a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 8bis, TUIR; pertanto, i fringe benefit in questione sono da ritenersi assorbiti nella determinazione forfetaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali.
L’Istante deve, invece, assoggettare a tassazione in Italia il fringe benefit derivante dall’esercizio nel 2024 delle stock options maturate dal mese di giugno al mese di novembre 2016 in quanto, sulla base di quanto ha dichiarato, il reddito di lavoro dipendente relativo a tale periodo non è stato assoggettato a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, TUIR.
