Bonus assunzioni ZES Unica Mezzogiorno: finalmente le istruzioni INPS

Dopo una lunga attesa, l’INPS ha pubblicato la circolare operativa n. 10/2026 sul Bonus ZES Unica Mezzogiorno, incentivo all’occupazione introdotto dall’art. 24, D.L. n. 60/2024, convertito dalla Legge n. 95/2024, e rimasto di fatto inattuato per quasi 2 anni dalla sua previsione normativa. Il D.I. attuativo risale al 7 gennaio 2025, ma le istruzioni applicative arrivano solo ora, quando il periodo di riferimento per le assunzioni agevolate è già spirato al 31 dicembre 2025.

La misura è rivolta ai datori di lavoro privati operanti nella ZES, che nel mese dell’assunzione agevolata occupino non più di 10 lavoratori, e riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 di soggetti con almeno 35 anni di età e disoccupati da almeno 24 mesi.

L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 650 euro mensili, da riproporzionare in caso di part-time, per una durata massima di 24 mesi. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e intermittente, mentre rientrano le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche quando la missione presso l’utilizzatore avvenga a tempo determinato.

Quanto ai requisiti soggettivi, l’INPS ribadisce che lo stato di disoccupazione è riconosciuto non solo in assenza di lavoro, ma anche in presenza di attività con redditi inferiori alle soglie di 8.500 euro per lavoro dipendente e 5.500 euro per lavoro autonomo, purché il lavoratore sia in possesso di una DID valida.

Restano, tuttavia, non chiariti alcuni profili fondamentali, primo fra tutti il criterio di computo dei 10 dipendenti e la nozione di “mese di assunzione agevolata”. L’unica indicazione fornita è che la verifica deve avvenire al momento dell’assunzione e che le variazioni successive dell’organico sono irrilevanti, nonché che devono essere esclusi dal computo i lavoratori incentivati; nei rapporti di somministrazione il riferimento è l’organico dell’utilizzatore.

Relativamente ai profili oggettivi, il beneficio spetta per prestazioni lavorative effettivamente svolte nelle Regioni della ZES – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna – cui si aggiungono Marche e Umbria dal 20 novembre 2025, a seguito dell’ampliamento previsto dalla Legge n. 171/2025. Il trasferimento del lavoratore in una Regione esterna alla ZES comporta la perdita dell’incentivo dal mese successivo, mentre la circolare non affronta espressamente le ipotesi di lavoro agile o telelavoro.

In materia di cumulo, il bonus non è compatibile, in via generale, con altri esoneri contributivi, salvo l’esonero dell’1% per i datori di lavoro in possesso della certificazione di parità di genere e la superdeduzione del costo del lavoro prevista dal D.Lgs. n. 216/2023. Trattandosi di un aiuto di Stato, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, trovano applicazione anche le specifiche regole europee in materia di cumulo.

Di particolare interesse è la disciplina del recupero dello sgravio residuo: in caso di riassunzione a tempo indeterminato del lavoratore presso un altro datore, quest’ultimo può fruire dell’esonero residuo già autorizzato, senza necessità di una nuova domanda, anche se nel frattempo dovesse essere venuto meno il requisito della disoccupazione di lunga durata. Tale facoltà è ammessa anche in caso di riassunzione da parte del medesimo datore di lavoro, purché il precedente rapporto agevolato sia cessato per licenziamento avvenuto a oltre 6 mesi dall’assunzione.

La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto delle condizioni generali di spettanza, tra cui il DURC regolare, l’assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza, il rispetto dei CCNL e delle disposizioni di cui all’art.31, D.Lgs. n. 150/2015, con alcune eccezioni.

Inoltre, non potranno accedere alla misura i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti all’assunzione, mentre il beneficio sarà revocato a coloro che nei 6 mesi successivi procedano con il licenziamento per gmo del lavoratore agevolato o di altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva; è, inoltre, richiesto il mantenimento dell’incremento occupazionale netto nei 12 mesi successivi all’assunzione rispetto ai 12 mesi precedenti. La domanda dev’essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni INPS, modulo “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”; gli arretrati maturati da settembre 2024 a gennaio 2026 potranno essere recuperati esclusivamente nei flussi UniEmens di febbraio, marzo e aprile 2026, mentre l’agevolazione corrente decorrerà dal flusso di febbraio 2026.

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