27 Settembre 2014

La fattura tax – free

di Fabio Pauselli
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Come noto il D.P.R. 633/1972 all’articolo 38-quater prevede che
le sole cessioni di beni effettuate a soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea possono essere effettuate senza l’addebito dell’imposta sul valore aggiunto, purché ricorrano due requisiti:
  1. l’acquirente è una persona fisica (requisito soggettivo);
  2. l’operazione abbia ad oggetto beni destinati all’uso personale o familiare dell’acquirente con un importo complessivo, comprensivo dell’IVA, superiore a € 154,94 (requisito oggettivo).
Indubbiamente la norma in esame ha un certo
appeal per tutti i commercianti disposti in zone molto turistiche; in questo caso sfruttare la “leva fiscale” potrebbe rilevarsi una mossa vincente, soprattutto in quei paesi europei in cui la percentuale dell’imposta sul valore aggiunto ha raggiunto cifre considerevoli.
Il venditore, tuttavia, deve porre in essere alcuni accorgimenti fondamentali per evitare una mancata applicazione dell’IVA. Vediamoli nel dettaglio.
Innanzitutto dovrà emettere fattura, riportando tutti i dati ex art. 21 del D.P.R. 633/72 e
annotando sulla stessa gli estremi del passaporto del cliente. Una delle condizioni essenziali affinché possa sussistere la non imponibilità dell’operazione è che
l’acquirente trasporti i beni fuori dall’Unione Europea entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e che restituisca la fattura emessa al venditore
vistata dall’ufficio doganale di uscita dall’Ue entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il venditore nel porre in essere tutti gli adempimenti del caso potrà, alternativamente:
  1. non applicare l’IVA sulla vendita;
  2. applicare l’IVA sulla vendita e, successivamente, al momento del ricevimento della fattura vistata dalla dogana, rimborsarla all’acquirente.
Nel primo caso il venditore dovrà emettere una
fattura non imponibile ai sensi dell’art. 38-quater, c.1 del D.P.R. 633/72 e, nel caso il cliente non trasporti i beni fuori dall’Unione Europea e non restituisca la fattura vistata dalla dogana, dovrà emettere una
nota di variazione in aumento per la sola Iva entro 30 giorni dal termine ultimo di 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione. La sanzione, in caso di mancata regolarizzazione, va dal 50% al 100% del tributo omesso. Nella prassi una tale modalità applicativa è sconsigliabile, per gli inevitabili rischi e profili sanzionatori.
Il secondo caso, invece, è quello preferibile e il venditore potrà avvalersi di società che svolgono un
servizio di tax refund, al fine di ridurre al minimo gli adempimenti e le incombenze amministrative. In tal caso, infatti, anziché emettere fattura con applicazione dell’IVA rilascerà al cliente un documento sostitutivo, meglio noto come
tax free shopping cheque provvedendo, altresì, a registrarlo nella propria contabilità.
La società di
tax refund provvederà a:
  • effettuare i rimborsi dell’IVA direttamente agli acquirenti negli aeroporti o nei valichi di frontiera;
  • controllare la correttezza formale dei documenti di vendita;
  • consegnare periodicamente al venditore tutti i documenti di vendita vistati assieme ad un estratto conto con il riepilogo dei rimborsi effettuati.
Al venditore sarà sufficiente annotare nel registro IVA acquisti l’estratto conto rilasciato dalla società di
tax refund piuttosto che emettere le singole note di variazione per il recupero dell’IVA rimborsata.