La fattura tax – free
di Fabio Pausellile sole cessioni di beni effettuate a soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea possono essere effettuate senza l’addebito dell’imposta sul valore aggiunto, purché ricorrano due requisiti:
- l’acquirente è una persona fisica (requisito soggettivo);
- l’operazione abbia ad oggetto beni destinati all’uso personale o familiare dell’acquirente con un importo complessivo, comprensivo dell’IVA, superiore a € 154,94 (requisito oggettivo).
appeal per tutti i commercianti disposti in zone molto turistiche; in questo caso sfruttare la “leva fiscale” potrebbe rilevarsi una mossa vincente, soprattutto in quei paesi europei in cui la percentuale dell’imposta sul valore aggiunto ha raggiunto cifre considerevoli.
annotando sulla stessa gli estremi del passaporto del cliente. Una delle condizioni essenziali affinché possa sussistere la non imponibilità dell’operazione è che
l’acquirente trasporti i beni fuori dall’Unione Europea entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e che restituisca la fattura emessa al venditore
vistata dall’ufficio doganale di uscita dall’Ue entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
- non applicare l’IVA sulla vendita;
- applicare l’IVA sulla vendita e, successivamente, al momento del ricevimento della fattura vistata dalla dogana, rimborsarla all’acquirente.
fattura non imponibile ai sensi dell’art. 38-quater, c.1 del D.P.R. 633/72 e, nel caso il cliente non trasporti i beni fuori dall’Unione Europea e non restituisca la fattura vistata dalla dogana, dovrà emettere una
nota di variazione in aumento per la sola Iva entro 30 giorni dal termine ultimo di 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione. La sanzione, in caso di mancata regolarizzazione, va dal 50% al 100% del tributo omesso. Nella prassi una tale modalità applicativa è sconsigliabile, per gli inevitabili rischi e profili sanzionatori.
servizio di tax refund, al fine di ridurre al minimo gli adempimenti e le incombenze amministrative. In tal caso, infatti, anziché emettere fattura con applicazione dell’IVA rilascerà al cliente un documento sostitutivo, meglio noto come
tax free shopping cheque provvedendo, altresì, a registrarlo nella propria contabilità.
tax refund provvederà a:
- effettuare i rimborsi dell’IVA direttamente agli acquirenti negli aeroporti o nei valichi di frontiera;
- controllare la correttezza formale dei documenti di vendita;
- consegnare periodicamente al venditore tutti i documenti di vendita vistati assieme ad un estratto conto con il riepilogo dei rimborsi effettuati.
tax refund piuttosto che emettere le singole note di variazione per il recupero dell’IVA rimborsata.
20 Marzo 2017 a 14:28
Buona sera,
il rivenditore è obbligato ad applicare l’art.38, sempre l’acquirente sia in possesso dei requisiti??