Il passaggio degli immobili da immobilizzazioni a rimanenze e ritorno – Parte II
di Viviana GrippoIn un precedente contributo (“Il passaggio degli immobili da immobilizzazioni a rimanenze e ritorno – Parte I”) abbiamo avuto modo di affrontare il caso di destinazione degli immobili nelle aziende immobiliari, in quanto abbiamo affermato che la scelta di indicare gli stessi tra i beni merce ovvero tra le rimanenze è una scelta che può essere modificata.
Abbiamo anche affermato che la differente classificazione in bilancio degli immobili comporta l’utilizzo di criteri valutativi difformi, con conseguenti ricadute anche sul risultato di esercizio e sulla rappresentazione patrimoniale.
L’art. 2424-bis, c.c., stabilisce che gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni; ne deriva che, in mancanza di tale destinazione, il bene deve essere considerato quale rimanenza.
Dello stesso avviso, l’OIC 16 che specifica che non debbono considerarsi immobilizzazioni gli immobili che costituiscono oggetto di compravendita da parte dell’impresa.
Partendo da questo presupposto, nel precedente contributo ci siamo occupati del passaggio da immobilizzazione a rimanenza, in questo secondo contributo affronteremo il caso del passaggio da bene merce a immobilizzazione.
Questa operazione presenta aspetti più controversi in quanto, in questo caso, non è di supporto non solo il Codice civile, ma nemmeno il Principio contabile.
Si ritiene che si possano evidenziare 2 diversi trattamenti contabili.
Con la prima alternativa la scrittura da eseguirsi sarebbe la seguente:
Immobili (SP) a Incrementi immobilizzazioni (CE)
Questa soluzione, ad avviso dello scrivente, preferibile alla successiva, pur prevedendo la contabilizzazione di un provento, la controbilancia con una riduzione di valore delle rimanenze finali.
Il risultato contabile che così si ottiene è lo stesso che si sarebbe ottenuto qualora si fosse deciso fin dall’inizio di iscrivere l’immobile tra le immobilizzazioni: così facendo infatti i costi sostenuti sarebbero stati allocati allo Stato patrimoniale senza neppur transitare in Conto economico.
Con la seconda forma di contabilizzazione, la scrittura da fare sarebbe la seguente:
Immobili (SP) a Rimanenze iniziali (SP)
Questa seconda metodologia di rilevazione del passaggio degli immobili a beni durevolmente investiti nell’impresa presenta non pochi punti deboli.
Il primo attiene alla non coincidenza tra valore delle rimanenze iniziali dell’esercizio e valore di quelle finali dell’esercizio precedente, problematica che si rinviene anche nella contabilizzazione proposta per il passaggio inverso nella prima parte del presente contributo.
Il seguente problema attiene alla circostanza che, operando direttamente sul mastro delle rimanenze iniziali, potrà sembrare che la modifica sia intervenuta a decorrere dal 1° gennaio e non, come avviene solitamente, alla data della delibera con la quale la società ha deciso la modifica stessa.
Facciamo un esempio.
La società XXX S.r.l. presenta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 rimanenze finali relative a immobili destinati alla vendita pari a 500.000 euro.
Il CdA decide, con delibera presa all’unanimità in data 10 aprile 2025, di optare per la destinazione degli immobili A e B, il cui valore è stato stimato in 230.000 euro.
Le scritture contabili eseguite da parte di XXX S.r.l. nella propria contabilità saranno le seguenti:
31 dicembre 2024
Rimanenze iniziali (SP) a Rimanenze finali (SP) 500.000
10 aprile 2025
Immobili (SP) a Rimanenze iniziali (SP) 230.000
È chiaro che con tali scritture si determinerà un valore di rimanenze di tale misura:
- rimanenze finali 2024, 500.000 euro;
- rimanenze iniziali 2025, 270.000 euro.
Il problema sostanzialmente non si pone, in quanto la modifica risulta assolutamente lecita, ma chiaramente non comprensibile se non con la lettura della Nota integrativa.


