Recesso del socio titolare di quota oggetto di pignoramento: quid iuris?

La sentenza n. 1970/2026 del Tribunale di Brescia stabilisce che il recesso del socio su una quota di s.r.l. già pignorata è inefficace verso i creditori. Il pignoramento, infatti, impone un vincolo di indisponibilità che impedisce atti idonei a sottrarre il bene all’esecuzione. Ne consegue che il diritto di recesso resta sospeso fino alla conclusione della procedura esecutiva.

Con la sentenza n. 1970, depositata il 17 febbraio 2026, il Tribunale di Brescia definisce un’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l’ordinanza di estinzione di una procedura esecutiva mobiliare, intrapresa con il pignoramento di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata.

In prossimità dell’ennesimo tentativo di vendita, il socio-debitore comunicava alla società il proprio recesso, proponendo, altresì, reclamo, sostanzialmente volto a sospendere l’imminente esperimento di vendita.

Ritenendo che il recesso avesse determinato il venir meno del bene pignorato (a quel punto evidentemente sostituito dal credito vantato dal socio receduto nei confronti della società), il giudice dell’esecuzione dichiarava estinto il processo esecutivo per impossibilità di conseguirne il risultato cui lo stesso era preordinato.

Contro tale ordinanza il creditore procedente proponeva opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., chiedendone la revoca, sostenendo che il recesso del socio costituiva atto dispositivo incompatibile con il vincolo di indisponibilità derivante dal pignoramento.

Nel decidere la controversia, il giudice dell’opposizione ha ritenuto fondate le doglianze dell’opponente.

Il pignoramento imprime un vincolo di indisponibilità sul bene assoggettato all’esecuzione, destinandolo alla soddisfazione dei creditori. Pur non incidendo sulla titolarità del diritto di proprietà, tale vincolo impedisce al debitore di porre in essere atti che possano sottrarre il bene alla funzione satisfattiva propria del processo esecutivo.

Ebbene, l’esercizio del diritto di recesso da parte del socio la cui quota sia stata pignorata produce un effetto sostanziale incompatibile con la funzione del pignoramento: attraverso il recesso, infatti, la quota sociale (bene oggetto di esecuzione) si trasforma in un diritto di credito (del recedente nei confronti della società) alla liquidazione della quota, producendo un risultato equivalente a un atto dispositivo sul bene pignorato, consentendo al debitore di sottrarre la quota alla destinazione a questa imposta dal pignoramento. In questa prospettiva viene richiamato il regime previsto dall’art. 2913, c.c., che rende inefficaci nei confronti dei creditori gli atti di disposizione del bene pignorato compiuti dal debitore successivamente al pignoramento.

In conclusione, allorquando la partecipazione sociale formi oggetto di pignoramento, l’esercizio del diritto di recesso del socio – indipendentemente dalla sussistenza o meno dei presupposti legali o statutari – deve ritenersi temporaneamente “congelato” fino alla conclusione della procedura esecutiva.

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