Il Collegio sindacale degli enti del SSN svolge un ruolo centrale nella vigilanza sui conti giudiziali degli agenti contabili, garantendo la corretta gestione delle risorse pubbliche e supportando il controllo della Corte dei conti. Sono definiti i soggetti obbligati alla resa del conto, distinguendo tra responsabilità di custodia e mera vigilanza, nonché le relative tempistiche e modalità di presentazione. La relazione sui conti giudiziali, che attesta la conformità alle scritture contabili e alla normativa vigente, costituisce un atto di controllo contabile di competenza esclusiva del Collegio sindacale.
Il Collegio sindacale degli enti del SSN, nell’ambito della sua attività di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, ha tra i suoi compiti anche la verifica della gestione dei conti giudiziali degli agenti contabili. A tal riguardo, giova evidenziare preliminarmente che lo scopo della rendicontazione è quello di garantire alla Pubblica amministrazione la correttezza della gestione del patrimonio pubblico di sua pertinenza, quello del controllo consiste in una verifica, nell’interesse della collettività, sull’uso del denaro e dei beni pubblici. Tale verifica è rimessa alla Corte dei conti che interviene, quale giudice neutrale, allorquando siano esauriti i controlli interni presso ciascuna amministrazione sulla predetta gestione.
Ciò posto, si fa presente che i conti giudiziali sono documenti contabili che riepilogano la gestione finanziaria di somme riscosse e versate da agenti contabili, corredati da giustificativi, e sono soggetti al controllo della Corte dei conti. Sono uno strumento fondamentale per accertare la regolarità della gestione del denaro pubblico e la responsabilità degli agenti contabili.
L’orientamento giurisprudenziale è costante nel ritenere che il maneggio e la custodia di denaro e valori di pertinenza dell’Erario pubblico implica l’assunzione, da parte di chi svolge tali mansioni, della qualità di agente contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. I, 68/2006; Sez. III, 682/2005; Sez. Lombardia, 373/2006, sez. giurisd. Liguria, sent. n. 51/2024)
In particolare, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Liguria, nella sent. n. 51/2024, depositata il 19 giugno 2024, in generale, la nozione di agente contabile è posta dall’art. 178, R.D. n. 827/1924 (“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”), a mente del quale sono agenti contabili:
- gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell’amministrazione stessa;
- l’istituto tesoriere che riceve nelle loro casse le somme dovute all’amministrazione ed eseguono i pagamenti delle spese per conto dell’amministrazione;
- tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;
- gli impiegati dell’amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
- tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell’amministrazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle Aziende sanitarie sono dunque considerati agenti contabili, e quindi tenuti a rendere il conto giudiziale:
- il tesoriere o cassiere;
- l’economo o responsabile della cassa interna;
- gli incaricati della riscossione;
- i consegnatari di beni;
- il responsabile del magazzino dei beni farmaceutici;
- i consegnatari azioni e partecipativi;
- chiunque maneggi denaro pubblico o custodisca beni anche se esterni.
Essi sono tenuti a presentare il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza, intesa come la struttura presso la quale l’agente contabile ha svolto la gestione e la custodia di denaro e valori.
Però, come confermato dalla Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Calabria, Sentenza n. 313/2020, e Sez. giurisdizionale per la Regione Marche, Sentenza n. 52/2025, il conto non deve essere reso da coloro che hanno un c.d. Debito di vigilanza. È il caso del consegnatario di beni in uso come attrezzature e arredi, che quindi non gestisce un magazzino, ma vigila sull’uso corretto degli stessi beni assegnati al suo ufficio.
Diversamente, il conto giudiziale deve essere reso dal consegnatario che gestisce un magazzino di beni che fornisce le varie unità operative (c.d. Debito di custodia).
La presentazione e deposito dei conti giudiziali
Circa il termine per la presentazione ed il deposito dei conti giudiziali, occorre fare riferimento a quanto disposto dall’art. 139, D.Lgs. n. 174/2016, e ss. mm. ii..
In tal senso, il Legislatore stabilisce al comma 1 che l’Agente contabile, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o dalla cessazione della gestione è tenuto a presentare il conto giudiziale all’amministrazione.
Il successivo comma 2 del citato art. 139 dispone che l’Amministrazione individua un “Responsabile del procedimento” che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro 30 giorni dall’approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, attraverso la piattaforma SiReCo (Sistema Informativo Resa Elettronica Conto), presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno. (Sul punto a titolo esemplificativo vedasi la Circolare n. 1/2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna e le seguenti).
La relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili degli Enti del SSN
La “relazione degli organi di controllo interno”, espressamente prevista ex art. 139, comma 2, del d.lgs 174/2016, verifica la conformità del conto reso dall’agente contabile con le scritture contabili dell’ente del SSN e accerta, tra l’altro, il rispetto degli obblighi posti in capo ai vai soggetti (Agenti contabili, Responsabile del procedimento, ecc), previsti dalla vigente normativa in materia, nonché la conformità alle procedure interne di cui si è dotata l’Amministrazione anche in tema di resa del conto (Regolamento per la disciplina dell’esercizio delle funzioni degli Agenti contabili a “Denaro” e a “Materia” e della Resa dei conti giudiziali).
A tal fine, l’organo di controllo interno esamina i conti giudiziali resi dai vari responsabili (cassa ticket, magazzino, tesoriere, cassa economale, etc.) ed effettuate le opportune verifiche sulla documentazione acquisita, compresa la verifica dell’apposizione su ciascuno dei conti giudiziali del visto di regolarità contabile, rilasciato dal proprio verificatore interno (per esempio il Responsabile bilancio) attesta che i conti della gestione resi dagli agenti contabili concordano con i dati riportati nel bilancio di esercizio al 31/12.
L’irregolarità o l’omesso deposito della predetta relazione è riconducibile all’Ente, che deve garantirne la trasmissione alla Corte dei conti.
Secondo quanto disposto dalla richiamata norma è l’organo di controllo interno (Collegio sindacale/Revisore dei conti) a redigere la relazione sui conti giudiziali, da depositare presso la Corte dei conti, la quale accompagna i rendiconti degli agenti contabili interni ed esterni (tesoriere, cassiere, consegnatario beni, economo).
Quindi, stante il disposto del Codice di giustizia contabile, la relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili delle aziende sanitarie non competerebbe ad altri organi (come, per esempio, l’Organismo Indipendente di Valutazione – OIV, la cui funzione è legata alla performance) se non a quello di revisione (Collegio sindacale/Revisore dei conti).
Dunque, la relazione in commento è un atto di controllo contabile è di competenza del Collegio sindacale.
Di tutto questo e di altro ancora verrà fornito ampio approfondimento nel Master di specializzazione dal titolo “Attività di controllo e vigilanza del collegio sindacale degli enti del SSN”.
