Ambito di applicazione degli istituti dell’allerta: esclusioni soggettive

Il Titolo II del “Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 14/2019) intitolato “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, al Capo I, disciplina gli “strumenti di allerta”, i quali sono definiti come “gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 finalizzati (…) alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”.

I soggetti di cui all’articolo 14 sono gli “organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione”; quelli di cui all’articolo 15 sono i c.d. “creditori pubblici qualificati”.

È quindi su questi soggetti che gravano precisi obblighi di segnalazione, da cui può essere attivata la “procedura di allerta” e infine la “composizione assistita” della crisi.

È perciò rilevante osservare come il perimetro soggettivo di applicazione degli “strumenti di allerta” viene delineato dall’articolo 12 del codice, il cui comma 4 dispone che tali “strumenti di allerta” si applicano ai soggetti che svolgono attività imprenditoriale, come pure (ai sensi del comma 7) alle imprese agricole e alle imprese minori, “compatibilmente con la loro struttura organizzativa”, con alcune esclusioni.

In particolare, sono escluse dagli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15, e dalle procedure di allerta e composizione assistita di cui agli articoli 18 e 19 rispettivamente:

  • le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti da Consob; come evidenziato da Assonime nella Circolare n. 19/2019, la definizione di cui al citato comma 4 pare quindi non far rientrare nella esclusione sia le società che hanno solo obbligazioni quotate in mercati regolamentati, e sia le società quotate nei sistemi multilaterali di negoziazione, come ad esempio l’AIM Italia,
  • le “grandi imprese” che sono definite all’articolo 2, comma 1, lett. g, c.c.i.i., ovvero le società che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno due dei seguenti parametri:
  • totale Stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro;
  • numero medio dei dipendenti occupati: 250,
  • i “gruppi di imprese di rilevante dimensione” che, ai sensi della i), del comma 1, dell’articolo 2 c.c.i.i., sono i gruppi composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato che, su base consolidata, alla data di chiusura dell’esercizio dell’impresa madre superano due dei seguenti parametri: a) totale Stato patrimoniale: 20 milioni di Euro; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di Euro; c) numero medio dei dipendenti occupati: 250. L’esclusione vale in questa circostanza per tutte le società incluse nell’area di consolidamento, e quindi per le imprese controllate e per quelle consolidate in forma integrale,
  • le società “vigilate” come elencate al comma 5 dell’articolo 12 fra cui, ad esempio: le banche, le imprese di assicurazione, ecc.

Vi è poi una esclusione residuale che, come evidenziato da Assonime nella citata circolare, è messa in luce dalla Relazione illustrativa del Codice della crisi.

In particolare, si tratta delle imprese che, da una parte, non superano i parametri di cui all’articolo 2477 cod. civ. per la nomina dell’organo di controllo o del revisore e, dall’altra parte, di quelle che non superano l’esposizione debitoria verso i creditori pubblici qualificati di cui all’articolo 15 c.c.i.i..

Infatti, la citata Relazione fa presente che tali soglie sono funzionali a “escludere, seppur in via indiretta ed in concreto, l’operatività delle misure di allerta per le imprese di dimensioni particolarmente modeste, la cui crisi o insolvenza non è tale da ledere interessi di rilevanza pubblicistica”.

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Mondo professione

Torna in alto