Il 2025 ha visto l’approvazione di alcune modifiche normative rilevanti che interessano sia la figura del sindaco che quella del revisore.
Si ritiene incontestabile il fatto che la nuova responsabilità dei sindaci, basata sui multipli dei compensi percepiti, sia da ritenere una modifica che vada accolta con grande favore e che su questo tema debba essere ringraziato il CNDCEC per lo sforzo profuso per la sua approvazione.
Molti dubbi sono, invece, quelli sorti a seguito della reintroduzione del revisore quale figura deputata alla segnalazione interna della crisi e dell’insolvenza anch’essa fortemente sponsorizzata dal CNDCEC, ma che molti autorevoli esponenti di dottrina hanno ritenuto che rappresenti un errore legislativo (attribuire funzioni di vigilanza a un soggetto come il revisore che non ha gli stessi doveri del sindaco) che, paradossalmente, cerchi di rimediare a quello che, per alcuni, rappresenta un altro e più significativo errore legislativo (leggasi la ormai datata modifica dell’art. 2477, c.c., che attribuisce il potere ai soci della S.r.l. di escludere l’attività di vigilanza tipica del sindaco dal novero dei controlli societari ,attraverso la nomina del solo revisore legale).
Relativamente alla modifica dell’art. 2477, c.c., le principali criticità che sono emerse in dottrina e talora in giurisprudenza attengono principalmente a:
- se la responsabilità solidale con gli amministratori è stata abolita;
- se la nuova responsabilità basata sui multipli si applichi o meno anche ai giudizi pendenti e, quindi, sia retroattiva;
- la mancanza di equità nel prevedere che quando il sindaco svolge anche la funzione di revisione legale egli sia responsabile sulla base dei multipli anche per tale funzione, mentre il revisore sia ancora assoggettato a una responsabilità illimitata e solidale con gli amministratori;
- la non comprensione nella limitazione della responsabilità di figure simili o assimilabili al sindaco quale i membri del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e del comitato di controllo in quello monistico (oltre agli amministratori indipendenti).
Tra tutte, quella della retroattività sembra giunta a una soluzione autorevole e definitiva a seguito di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 1390/2026) che, con l’enunciazione del seguente principio di diritto: «La norma contenuta nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12.4.2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore» si presume che guiderà, seppur non con un vero e proprio obbligo giuridico, ma con un forte valore persuasivo, le future sentenze della giurisprudenza di merito.
Molto meno chiarito, a oggi, il ruolo e la responsabilità del revisore circa la segnalazione interna ex art. 25-octies, CCII, in assenza di un principio di revisione che ne declini in maniera autorevole forma e contenuto delle verifiche obbligatorie che il revisore deve fare per dare corso a tale diposizione normativa.
È noto, infatti, che il documento n. 259 di ASSIREVI del dicembre 2024 ha cercato di declinare una possibile soluzione che, tuttavia, e allo stato dei fatti, è lungi da apparire di applicazione obbligatoria né di avere la stessa forza protettiva di un principio di revisione.
Tra i punti critici si segnalano:
- suggerimento, testualmente: “in un’ottica pragmatica” di verifica della presenza o meno dei segnali di allarme nelle verifiche periodiche del revisore e segnalazione interna agli amministratori se gli stessi sono presenti;
- suggerimenti di procedere alla segnalazione interna in caso di significativi dubbi e incertezze sull’appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale ma solo quando è stato emesso un certo tipo di giudizio al bilancio (es: impossibilità di esprimere un giudizio).
Sul primo punto va constatato che lo stesso Legislatore, inserendo al comma 4 dell’art. 3, CCII, l’esplicita indicazione che i segnali di allarme indicati sono utili ad «agevolare la rilevazione tempestiva della crisi o dell’insolvenza anche prima della loro manifestazione»; ne discende che tale affermazione mal si concilia con la soluzione proposta da ASSIREVI di procedere alla segnalazione se il revisore li rileva nelle verifiche periodiche.
Infatti, se l’obbligo di segnalazione scatta solo in presenza di crisi e/o insolvenza ne deriva che i segnali d’allarme, essendo definiti, a torto o a ragione, dei segnali di precrisi, non comportano, di conseguenza, nessun obbligo di segnalazione per il revisore.
Allo stesso tempo, la presenza di significativi dubbi e incertezze sulla continuità aziendale, situazione indubbiamente di crisi aziendale avanzata e non embrionale, dovrebbe far ritenere prudente, se non obbligatorio, per il revisore procedere alla segnalazione interna prevista dal 25-octies in ogni caso e indipendentemente dalla tipologia di giudizio emesso sul bilancio.
Stante le criticità e gli impatti di tali modifiche normative nell’attività dei controllori societari, si raccomanda di procedere innanzitutto a un’attenta ponderazione dei comportamenti da tenere nelle singole fattispecie che ci si troverà ad affrontare, basandosi sulla propria esperienza e giudizio professionale, senza adagiarsi su indicazioni che, seppur provenienti da autorevoli fonti dottrinali, potrebbero risultare scarsamente protettive nella sfortunata eventualità di essere chiamati in responsabilità. Si spera, pertanto, che, almeno in quest’ultimo delicato ambito della segnalazione da parte del revisore, si giunga in tempi brevi all’emissione di un nuovo SA sul tema, la cui protezione in caso di azione di responsabilità è molto maggiore di qualsiasi autorevole fonte dottrinale.
