Nel rapporto di agenzia, le provvigioni sono tassate per l’agente alla conclusione del contratto, mentre per la casa mandante sono deducibili secondo il principio di competenza, spesso in un esercizio successivo. Il disallineamento può essere gestito anticipando o rinviando la contabilizzazione del costo, con conseguenti scritture distribuite su più esercizi.
Con riferimento al rapporto di agenzia, si pone il problema dell’individuazione del momento:
- in cui l’agente deve assoggettare a tassazione le provvigioni maturate;
- in cui la casa mandante può dedurre dal proprio reddito le provvigioni maturate in capo all’agente medesimo.
Può capitare, infatti, che il diritto alla provvigione sorga:
- alla conclusione del contratto tra preponente e cliente;
- all’esecuzione della prestazione da parte del preponente;
- al pagamento del dovuto.
Ciò detto, va specificato che, mentre per l’agente il momento di rilevazione del ricavo è da ricondurre alla conclusione del contratto, per il mandante la conclusione del contratto non necessariamente determina competenza, che quindi può verificarsi anche in un esercizio successivo.
Verificandosi tale differimento possono adottarsi 2 strade alternative:
- rilevare il costo per le provvigioni e sospenderne l’imputazione al Conto economico fino a che non siano realizzati i corrispondenti ricavi;
- rinviare tout court la contabilizzazione di tale costo all’esercizio in cui si manifestino i relativi ricavi.
Se si sceglie la prima soluzione, occorre gestire l’aspetto contabile a cavalo d’anno. Le scritture contabili da rilevare saranno quindi le seguenti:
AGENTE
All’atto della maturazione delle provvigioni, si supponga anno n, l’agente rileverà la seguente scrittura:
| Fatture da emettere | a | Provvigioni attive |
Al momento dell’incasso della fattura, si supponga anno n+2, si rileverà tanto l’emissione della fattura che il suo incasso:
| Crediti vs clienti | a | Diversi |
| a | Fatture da emettere | |
| a | Erario c/iva |
| Diversi | a | Crediti vs clienti |
| Erario c/ritenute subite | ||
| Titolare c/prelievi | ||
| Banca c/c |
Il conto Titolare c/prelievi accoglie il contributo Enasarco che con applicazione del criterio di cassa potrà essere portato in deduzione nel quadro RP della dichiarazione dei redditi dell’agente stesso.
CASA MANDANTE
All’atto della spedizione dei beni, per esempio nell’anno n+1, la casa mandante dovrà emettere fattura e registrarla come segue:
| Crediti vs clienti | a | Diversi |
| a | Merci c/vendite | |
| a | Erario c/iva |
Dovrà quindi rilevare, nella medesima annualità, le provvigioni passive e il debito verso l’Enasarco per la quota a carico azienda e agente:
| Provvigioni passive | a | Fatture da ricevere |
| Diversi | a | Debiti vs Enasarco |
| Contributi Enasarco | ||
| Agenti c/anticipi Enasarco |
Successivamente, nell’annualità n+2 la casa mandante dovrà registrare il saldo delle proprie vendite effettuato dal cliente e saldare l’agente con versamento anche delle relative ritenute:
| Banca c/c | a | Crediti vs Clienti |
| Diversi | a | Debiti vs Fornitori |
| Fatture da ricevere | ||
| Erario c/iva | ||
| Debiti vs Fornitori | a | Diversi |
| a | Erario c/ritenute Irpef agenti | |
| a | Agenti c/anticipi Enasarco | |
| a | Banca c/c | |
| Erario c/ritenute Irpef agenti | a | Banca c/c |
