Le informazioni andamentali rappresentano un elemento centrale nella valutazione del merito creditizio da parte delle banche, insieme alle analisi quantitative e qualitative. Tali informazioni, ricavate da banche dati pubbliche e private (come Centrale dei rischi, C.A.I. e S.I.C.), consentono di individuare eventuali anomalie nei rapporti finanziari dell’impresa e di stimarne il profilo di rischio, incidendo in modo determinante sull’attribuzione del rating e sulla concessione degli affidamenti.
Tanto migliore è la valutazione del merito creditizio del debitore, tanto preferibile sarà il suo credit standing per la banca, il quale si traduce in un minore rischio di inadempienza della controparte che l’istituto di credito dovrà stimare sinteticamente e mitigare durante il prosieguo del rapporto.
Gli enti creditizi, nell’attribuzione di giudizi sintetici sul merito creditizio del richiedente affidamenti (che si traduce nell’elaborazione di un giudizio di rating), si basano sull’analisi quantitativa, che verte essenzialmente sui dati di bilancio e altri documenti contabili, su quella qualitativa, che attiene aspetti che non trovano diretta riconducibilità nei dati contabili (il mercato di riferimento, gli eventuali passaggi generazionali in corso, il turnover dei dipendenti, i brevetti, altro), come pure sulla valutazione andamentale, afferente alle anomalie nei rapporti dell’impresa con il sistema bancario (contenziosi in essere e insolvenze su linee di credito concesse da altre banche, per esempio) e con i terzi (rappresentate dalla presenza di pregiudizievoli di tribunale e di conservatoria, da gravami su beni immobili di proprietà, ecc.).
Al fine di appurare la presenza o meno di anomalie in tal senso, già quando istruisce la pratica di affidamento la banca attinge a informazioni “andamentali” da individuare certamente:
– nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia, la quale raccoglie le segnalazioni di tutti gli intermediari che intrattengono rapporti con la controparte oggetto di analisi;
– nella Centrale di allarme interbancaria (C.A.I.), ove vengono iscritti i nominativi ai quali viene revocata la convenzione d’assegno, oppure viene revocato l’utilizzo delle carte di pagamento;
– nelle Centrali dei rischi private (S.I.C.), contenenti informazioni non rilevate in altre banche dati;
– nelle pregiudizievoli da Tribunale e da Conservatoria (Registri immobiliari).
La raccolta di tutte le informazioni summenzionate risulta fondamentale al fine di poter consentire alla banca di stimare l’ammontare dell’effettivo fabbisogno finanziario dell’impresa, nonché di esprimere un giudizio sul profilo di rischio del richiedente affidamenti e di eventuali garanti.
Quest’ultima si traduce nell’individuazione della capacità dell’impresa da affidare, ed eventualmente dei garanti, di produrre la liquidità operativa a sostegno dei propri impegni finanziari.
Quest’analisi non può prescindere dalla lettura e dall’interpretazione dei documenti contabili (a consuntivo e prospettici) e fiscali, nonché dalla valutazione delle informazioni “andamentali” testé menzionate.
Quella andamentale è l’area di indagine che nella prassi bancaria può anche avere maggior peso nella determinazione del rating, rispetto al quale dipende l’accoglimento oppure il respingimento della pratica di concessione da parte dell’organo deliberante.
La Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia
Tra gli strumenti più conosciuti ed importanti per attingere ad informazioni “andamentali” sui rapporti di credito e di garanzia intrattenuti dagli intermediari creditizi con le imprese vi è certamente la Centrale dei rischi.
I partecipanti al servizio, che forniscono all’autorità di vigilanza nazionale (ex art. 24, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 196/2003), specifiche informazioni su dette imprese, da effettuarsi entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento, sono:
- gli enti creditizi;
- le società di cartolarizzazione;
- gli organismi che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio (gli O.I.C.R.);
- la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..
L’obbligo di segnalazione a questo sevizio di centralizzazione dei rischi creditizi vige in presenza, con riferimento all’ultimo giorno del mese, di un ammontare di accordato (dell’ammontare del credito concesso dalla banca al cliente o della garanzia prestata dalla stessa) o di utilizzato (dell’ammontare del credito o della garanzia, rispettivamente utilizzato e prestato effettivamente) di crediti per cassa o crediti di firma non inferiore a 30.000 euro. Quindi la banca, per importi inferiori a detto limite, può non avere il flusso informativo di ritorno dalla Centrale dei rischi sulla posizione globale di rischio del debitore in questione.
Il medesimo importo rappresenta anche il limite per le segnalazioni da parte degli istituti di credito delle garanzie ricevute dalla controparte, del fair value positivo o del credito vantato dall’intermediario, relativamente a strumenti finanziari derivati che non hanno un mercato di riferimento (“O.T.C.”, over the counter), dei finanziamenti a valere su specifici fondi statali, delle operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto, e cessione crediti.
L’importo di 250 euro, invece, risulta il limite per le segnalazioni dei crediti passati a contenzioso da parte degli intermediari creditizi (sofferenze), i quali devono comunicare ciò entro 3 giorni dall’appostazione a sofferenza del debitore, nonché tempestivamente l’eventuale estinzione della stessa.
I dati contenuti in questa sorta di estratto conto del monte debiti del richiedente fido o affidato (seppure trattasi di un monte debiti riferito alle posizioni sopra la soglia di segnalazione) fanno riferimento agli ultimi 36 mesi.
Tra le principali categorie con le quali vengono censite le esposizioni nei confronti dell’impresa vi è quella dei “crediti per cassa e firma”, concernenti, rispettivamente, quelle operazioni che comportano per la banca un’uscita di cassa o la concessione di una garanzia.
Più specificatamente, la Centrale dei rischi, tra i crediti per cassa, dà evidenza delle posizioni di rischio “autoliquidante”, le quali attengono in particolare allo smobilizzo dei crediti, nonché dei rischi “a scadenza”, ovvero di quegli affidamenti aventi una scadenza fissata da contratto e una fonte di rimborso non predeterminata, come i mutui, i leasing, le aperture di credito in conto corrente a scadenza, rispetto a quelle a revoca che, invece, vanno nella categoria dei rischi “a revoca”.
Circa i rischi a scadenza e quelli a revoca, la banca deve segnalare entro 15 giorni alla Centrale dei rischi, rispettivamente la regolarizzazione e il rientro di essi, che sia totale oppure parziale.
Nella medesima categoria confluiscono i “finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari”. Nella fattispecie, trattasi della finanza in prededuzione, quindi della finanza ponte prima dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei concordati preventivi, nonché della nuova finanza e dei finanziamenti soci in esecuzione degli istituti del diritto concorsuale in parola, ai quali viene riconosciuto il beneficio della prededuzione in sede di fallimento.
Da ultimo, tra le posizioni di rischio censite tra i crediti per cassa vi sono le sofferenze, dunque quelle esposizioni debitorie (di ammontare pari alla somma di capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, spese ripetibili) che la banca considera insolventi e che quindi passano a contenzioso.
A tal proposito, si evidenzia che gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.
Una volta venuto meno lo stato di insolvenza, oppure ove si chiuda la sofferenza, la segnalazione in commento non viene effettuata nel mese di riferimento. Tuttavia, le segnalazioni dei mesi precedenti rimangono.
L’altra sezione della categoria dei crediti per cassa e firma contiene le segnalazioni, a nome del garantito, riguardanti le garanzie concesse dall’intermediario segnalante (e non ancora escusse) per operazioni di natura commerciale (per il saldo di forniture di beni, oppure per la consegna entro una determinata data, per esempio) o finanziaria (per operazioni di cessione credito da intermediari pro solvendo, per esempio).
D’altra parte, se a essere il beneficiario delle garanzie è l’intermediario finanziario, le stesse, una volta acquisite, vengono segnalate a nome del prestatore di garanzia nella categoria delle “garanzie ricevute”.
Nella categoria suddetta vanno ricondotti i valori delle garanzie prestate che, se personali, corrispondono all’impegno di firma assunto, mentre se reali al valore del bene. Altresì sono compresi nella categoria gli importi garantiti, corrispondenti al minore tra il valore della garanzia e l’ammontare della garanzia utilizzato effettivamente.
Quindi, confluiscono nella categoria in commento le garanzie personali a prima richiesta, che costituiscono veri e propri contratti autonomi di garanzia e le fideiussioni omnibus e specifiche, rispetto alle quali l’efficacia dipende dal contratto di affidamento, in ragione dell’accessorietà delle stesse all’obbligazione principale.
In aggiunta a quelle personali, nella categoria “garanzie ricevute” vengono segnalati i valori relativi ai beni oggetto di prelazione pattuita dalle parti (pegni ed ipoteche), oppure oggetto di prelazione ex lege garantita per determinati crediti. Oltre alle garanzie ut supra, trovano segnalazione nella suddetta categoria gli impegni assunti dai Confidi ex artt. 106 e 112, TUB.
Una volta venuto meno il rapporto garantito, la segnalazione nella categoria in discorso non ha più ragion d’essere.
Invece, sono oggetto di segnalazione nella classe di dati “valore intrinseco” della categoria “derivati finanziari”, il fair value positivo e il debito verso l’intermediario finanziario, relativi agli strumenti finanziari derivati negoziati su base bilaterale in mercati non regolamentati.
Infine, a dettagliare maggiormente le categorie di censimento già menzionate, vi è la “sezione informativa” della Centrale dei rischi che riporta, tra gli altri:
- l’ammontare deli impagati su scaduti con riferimento alle linee autoliquidanti;
- i crediti passati a perdita, che si riferiscono a quella parte di importo appostato a sofferenza rispetto al quale la banca rinuncia al recupero, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio. In tale ultimo caso, alla segnalazione del debito appostato a sofferenza si affianca quella dello stralcio pattuito, che confluisce nella categoria di censimento “Sofferenze-crediti passati a perdita”.
Centrale di allarme interbancaria (C.A.I.) di Banca d’Italia
D’altra parte, la valutazione andamentale si sostanzia nell’analisi anche di ulteriori sistemi che accentrano le segnalazioni provenienti da altri intermediari finanziari, come l’archivio C.A.I., ove trovano segnalazione le anomalie nell’utilizzo di assegni e di carte di credito.
Più specificatamente, trattasi di un archivio informatizzato, tenuto dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni sugli assegni e sulle carte di pagamento irregolari, segnalate dalle banche e dagli intermediari finanziari, dalle società emittenti di carte di pagamento, da Poste Italiane S.p.A., dai prefetti e dal casellario giudiziale centrale.
Il complesso delle informazioni ricevute dagli enti in parola è archiviato in “segmenti”, così come schematizzato nella Circolare della Banca d’Italia, CAI – Centrale d’Allarme Interbancaria, 2004.
Anzitutto, il segmento “Capri” raccoglie le segnalazioni sui dati relativi ai soggetti (persone fisiche e non) traenti di assegni emessi senza autorizzazione o provvista, le quali vengono effettuate dai soggetti sopra citati entro 20 giorni dall’evento. L’iscrizione in commento comporta la revoca per 6 mesi dell’autorizzazione all’emissione di assegni da parte del soggetto segnalato.
Delle coordinate degli assegni revocati e non restituiti, oppure oggetto di furto o smarrimento denunciati, della loro tipologia e data di emissione, nonché di altre informazioni identificative, viene data informazione nel segmento “Pass”, ove il tutto resta archiviato per 10 anni.
Grazie ai segmenti “Carter” e “Procar”, invece, si può accedere, rispettivamente alle generalità dei soggetti titolari ed agli estremi delle carte di credito, il cui utilizzo è revocato. Il periodo di iscrizione in archivio è pari a 2 anni.
Infine, nei segmenti “ASA” ed “ASP” sono iscritte (per un periodo determinato dal giudice) le sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, per aver emesso assegni senza autorizzazione o provvista, nonché quelle irrogate dall’autorità giudiziaria per violazioni di obblighi derivanti dalle sanzioni accessorie.
Sistemi di informazione creditizia (S.I.C.)
Esistono banche dati gestite da società private contenenti dati sulle esposizioni debitorie e sulle condotte dei clienti nel rimborso degli affidamenti, trasmessi, senza obbligo alcuno, dalle banche e dalle società finanziarie loro affidanti o potenziali tali.
La registrazione e la conservazione delle informazioni creditizie è soggetta alla disciplina contenuta nell’allegato A.5., “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti,” del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Gli enti creditizi che decidono di partecipare al servizio offerto da questi data provider privati possono fruire mensilmente di informazioni con riguardo a richieste di affidamenti accolte, rifiutate oppure in corso, come anche alle forme tecniche di affidamento e all’andamento dei rimborsi.
Questi data provider privati conservano:
- per 6 mesi dalla richiesta i dati sui finanziamenti richiesti e non ancora oggetto di delibera;
- per 1 mese quelli oggetto di rinuncia o di rifiuto;
- per 36 mesi dalla data di estinzione effettiva quelli il cui piano di ammortamento é risultato regolare.
D’altro canto, i tempi di conservazione nel S.I.C. dell’informativa sulla morosità dei finanziamenti dipende dal livello dell’arretrato:
- con una morosità nella misura di 1 o 2 rate (o mensilità) l’archiviazione è di 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione;
- per 3 o più rate (o mensilità) l’archiviazione è pari a 24 mesi dalla comunicazione in questione.
Tuttavia, se non rimborsati, i finanziamenti trovano registrazione sul S.I.C. per 36 mesi dalla data di estinzione prevista, o dall’ultimo aggiornamento fornito.
Di tutto questo e di altro ancora verrà fornito ampio approfondimento nel seminario “Lettura ed analisi della centrale dei rischi”.
