La responsabilità solidale del cessionario nel pagamento dell’Iva

Articolo tratto da “Iva in pratica n. 56/2020

L’articolo 60-bis, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972 dispone che il cessionario, soggetto agli adempimenti previsti dal Decreto Iva, è solidalmente obbligato al pagamento dell’Iva qualora il cedente non versi all’Erario l’imposta relativa ai beni venduti a un prezzo inferiore al loro “valore normale”. L’obbligato solidale può, tuttavia, documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.

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Segue il SOMMARIO di “Iva in pratica n. 56/2020″

Iva

Nuovo tracciato per fattura elettronica ed esterometro di Fabrizio Papotti

Le recenti indicazioni di prassi sulla rivalsa dell’Iva da accertamento di Marco Peirolo

La separazione delle attività in agricoltura di Luigi Scappini

La responsabilità solidale del cessionario nel pagamento dell’Iva di Marco Peirolo

Il caso risolto

Adempimenti connessi a prestazioni di servizio svolte in Lussemburgo di Centro studi tributari

Osservatorio

L’osservatorio di giurisprudenza di Alberto Alfredo Ferrario

Area fiscale

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