Un’analisi dei principali interventi fiscali per le imprese, tra miglioramenti introdotti nell’iter parlamentare e criticità ancora da affrontare
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti novità in materia di reddito d’impresa, con interventi destinati a incidere direttamente su investimenti, competitività e crescita del sistema produttivo. In occasione del convegno del 9 febbraio, organizzato da Assolombarda in collaborazione con Assonime, sono state analizzate le principali misure della manovra, con l’obiettivo di valutarne la coerenza tecnica e i possibili effetti sull’operatività delle imprese.
Il confronto con il Viceministro dell’Economia e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha consentito di mettere a fuoco gli elementi positivi emersi nel corso dell’iter parlamentare, insieme alle criticità che richiedono ulteriori interventi normativi o chiarimenti applicativi.
L’analisi che segue sintetizza il posizionamento di Assolombarda rispetto ai profili della manovra di maggiore rilievo per le imprese.
Dividend exemption: norma migliorata, ma ancora problematica
La manovra ha ridimensionato l’ambito di applicazione del regime di esenzione dei dividendi percepiti dalle società, istituto che per oltre vent’anni ha consentito di evitare la doppia imposizione economica degli utili lungo le catene societarie.
Va innanzitutto riconosciuto che la versione definitiva della norma risulta meno penalizzante rispetto all’impostazione inizialmente proposta dal Governo. Nel disegno di legge originario, infatti, il beneficio della dividend exemption veniva meno per i dividendi derivanti da partecipazioni inferiori al 10% del capitale sociale. Una soglia particolarmente elevata, che avrebbe prodotto effetti gravosi su una vasta platea di imprese familiari, holding e veicoli societari utilizzati per investimenti diffusi.
Nel corso dell’iter parlamentare, invece, sono state introdotte due soglie alternative, decisamente più ragionevoli, che hanno ridimensionato l’impatto complessivo della misura. Oggi, infatti, l’esenzione viene meno solo:
- se la partecipazione è inferiore al 5%, oppure
- se il valore fiscale della partecipazione è inferiore a 500.000 euro.
Questa correzione è stata determinante per “disinnescare” una norma che, nella sua formulazione originaria, avrebbe rischiato di colpire indiscriminatamente migliaia di imprese, compromettendo la neutralità del sistema fiscale e generando distorsioni nelle strutture societarie e nelle politiche di distribuzione degli utili.
Resta tuttavia il fatto che il disinnesco è stato solo parziale. I dividendi distribuiti a società che detengono le cosiddette “partecipazioni minime” – cioè inferiori sia al 5% del capitale sia alla soglia di 500.000 euro di valore fiscale – perdono integralmente l’esenzione e vengono quindi assoggettati a piena imposizione.
La Legge di Bilancio ha ridimensionato anche l’ambito di applicazione della participation exemption, introducendo le medesime soglie previste per la dividend exemption. Una scelta motivata dall’esigenza di coordinare le due discipline, ma che fa sorgere alcuni dubbi applicativi – come nel caso delle cessioni parziali – che dovranno essere chiariti. Sul versante Pex, l’Amministrazione finanziaria ha opportunamente precisato che il nuovo regime riguarda soltanto le plusvalenze relative a partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, circoscrivendo il perimetro applicativo della riforma. Le novità sulla dividend exemption, invece, si applicano alle distribuzioni deliberate a partire dalla stessa data.
Compensazioni: evitata una stretta dannosa
Un secondo profilo che merita attenzione è la mancata introduzione, nel testo definitivo della Legge di bilancio, della stretta sulle compensazioni.
La versione originaria della manovra stabiliva, infatti, a partire dal 1° luglio 2026, il divieto di compensare i crediti d’imposta agevolativi con i debiti relativi ai contributi previdenziali INPS e ai premi assicurativi INAIL.
L’obiettivo dichiarato della misura era il contrasto alle indebite compensazioni. La misura, però, avrebbe colpito indiscriminatamente tutte le imprese, senza distinguere tra comportamenti abusivi e utilizzo legittimo dei crediti d’imposta, spesso legati a investimenti in ricerca e innovazione. Per molte aziende, i crediti agevolativi sono uno strumento essenziale di gestione finanziaria. Un divieto generalizzato di compensazione con contributi e premi assicurativi avrebbe quindi generato tensioni di liquidità, penalizzando anche le imprese pienamente in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi.
La scelta di eliminare la restrizione è dunque positiva, perché riafferma un principio chiaro: il contrasto agli abusi richiede interventi mirati, non misure generalizzate che colpiscono anche chi opera correttamente.
Ritenuta dello 0,5% sui pagamenti B2B: una novità che desta forte preoccupazione
Un intervento della manovra che suscita particolare preoccupazione è l’introduzione, a decorrere dal 2028, di una ritenuta d’acconto dello 0,5% sui pagamenti relativi alle transazioni commerciali tra imprese. La finalità dichiarata è il contrasto a fenomeni di omessa dichiarazione e inadempimento nei versamenti fiscali.
Pur perseguendo un obiettivo condivisibile, l’impostazione risulta criticabile sotto diversi profili. La misura introduce infatti un prelievo generalizzato e indifferenziato, applicato a tutte le imprese a prescindere dal loro livello di compliance fiscale. Le uniche esclusioni riguardano i soggetti che aderiscono al regime di cooperative compliance o al concordato preventivo biennale, restringendo l’ambito esonerabile a una platea molto limitata.
Sul piano finanziario, la ritenuta incide direttamente sulla liquidità delle imprese, poiché viene trattenuta al momento del pagamento e recuperata solo successivamente, in dichiarazione. È vero che il prelievo ha un’aliquota contenuta (0,5%), ma l’effetto cumulativo può risultare significativo, soprattutto per le imprese di dimensioni ridotte o caratterizzate da margini operativi contenuti.
A ciò si aggiungono i costi amministrativi: nuovi adempimenti, calcolo e versamento della ritenuta, gestione delle certificazioni, adeguamento dei sistemi contabili e informatici. Un carico eccessivo, soprattutto per le piccole e medie imprese, senza che ne derivi un beneficio proporzionato sul fronte del contrasto all’evasione.
Considerato che l’entrata in vigore è prevista solo dal 2028, appare fondamentale intervenire per tempo e riconsiderare l’impostazione della misura. Il rischio è che una norma concepita per rafforzare il presidio antievasione finisca invece per penalizzare chi già rispetta le regole.
Iper ammortamento – Nuove criticità applicative
Un capitolo centrale della Legge di bilancio riguarda il ritorno dell’iper ammortamento come strumento di sostegno agli investimenti produttivi e tecnologici delle imprese.
Dopo cinque anni – dal 2020 al 2025 – caratterizzati dall’utilizzo del credito d’imposta, il legislatore torna al meccanismo della maggiorazione del costo del bene ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Accanto a questo ritorno a uno strumento noto, emergono però alcune scelte che meritano una riflessione attenta, soprattutto per le loro ricadute operative.
La prima riguarda l’eliminazione, nel testo definitivo, della premialità specifica per gli investimenti “green”, inizialmente prevista nella manovra. Tale premialità rappresentava un importante segnale di coerenza delle politiche industriali con gli obiettivi di transizione energetica e ambientale, in continuità con la logica del credito d’imposta Transizione 5.0. La sua soppressione rischia di indebolire tale direzione, proprio in una fase in cui alle imprese viene richiesto uno sforzo crescente su questo fronte.
Un secondo profilo critico è rappresentato dal requisito “made in EU” che i beni devono avere perl’accesso all’agevolazione. La finalità — rafforzare le filiere europee e ridurre dipendenze strategiche — è comprensibile; tuttavia, sul piano operativo, tale condizione genera una serie di interrogativi sulle modalità di certificazione dell’origine, soprattutto in presenza di filiere produttive complesse.
Durante l’incontro del 9 febbraio, il Viceministro dell’Economia ha confermato l’intenzione del Governo di eliminare questo requisito, riconoscendone l’impatto distorsivo e l’inadeguatezza rispetto alla realtà delle catene globali del valore. Da un punto di vista tecnico, si tratterebbe di un intervento di semplificazione, destinato a rimuovere un ostacolo che avrebbe potuto rallentare gli investimenti e generare ulteriore incertezza. Tuttavia, affinché l’indirizzo politico produca effetti concreti, è essenziale introdurre al più presto questa modifica normativa e procedere in tempi rapidi con la pubblicazione del decreto attuativo. Solo un intervento immediato può evitare che l’incertezza perduri e continui a frenare le decisioni di investimento delle imprese.
L’esperienza recente del credito d’imposta Transizione 5.0 mostra, infatti, come un incentivo potenzialmente efficace possa trasformarsi, nei fatti, in un freno se non accompagnato da un quadro regolatorio stabile, chiaro e tempestivo.
IRES premiale: un’occasione persa
La Legge di Bilancio è intervenuta anche sull’IRES premiale, prevedendone l’abrogazione. Si tratta di una scelta che desta forti perplessità.
È vero che si trattava di uno strumento perfettibile, da semplificare e migliorare sotto il profilo delle condizioni di accesso. Tuttavia, il suo valore di fondo era indiscutibile: pur con un beneficio fiscale limitato, favoriva la patrimonializzazione delle imprese, il reinvestimento degli utili, l’innovazione e l’occupazione.
L’IRES premiale, inoltre, era perfettamente in linea con i principi della legge delega per la riforma fiscale, che prevede una riduzione dell’aliquota IRES per gli utili reinvestiti in investimenti qualificati o in nuove assunzioni.
Rendere strutturale la misura, introducendo i necessari correttivi, sarebbe stato coerente con i criteri direttivi fissati dalla legge delega e con l’obiettivo – più volte dichiarato – di rafforzare la competitività e sostenere la crescita di lungo periodo.
La sua abrogazione rischia invece di interrompere percorsi già avviati e di lasciare un ulteriore vuoto nel quadro delle leve fiscali a favore del sistema produttivo, proprio in una fase in cui sarebbe necessario consolidare, e non ridurre, il sostegno agli investimenti e al rafforzamento dimensionale delle imprese.
L’auspicio è che l’apertura del Viceministro dell’Economia a una possibile reintroduzione della misura, opportunamente rivista, trovi presto attuazione.
