La trasformazione dello studio associato in STP: profili civilistici e fiscali

Perché oggi si parla di “trasformare” uno studio associato in STP

La “società tra professionisti” (STP) non è un tipo societario autonomo, ma una qualifica che si innesta su uno dei modelli societari previsti dal codice civile, purché siano rispettati i requisiti speciali previsti dalla disciplina di settore. È proprio questa duttilità che, negli ultimi anni, ha reso la STP un possibile approdo per studi associati che intendono strutturarsi in modo più organizzato, anche in prospettiva di crescita, integrazione tra competenze, governance più articolata e continuità generazionale. Sul punto, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti evidenziava già nel 2015 come una delle esigenze ricorrenti sia “favorire l’evoluzione dello studio in forme maggiormente strutturate (quali sono le società professionali) […] senza necessariamente ricorrere alla cessazione dell’attività professionale”.

L’operazione che più naturalmente risponde a questa esigenza di continuità è, sul piano civilistico, la trasformazione: in linea di principio, infatti, la trasformazione non determina estinzione dell’ente originario e costituzione di un nuovo soggetto, ma la prosecuzione dei rapporti giuridici in capo al medesimo centro di imputazione, “mutato d’abito”. Questo è ciò che rende la trasformazione concettualmente diversa dal conferimento (che, invece, comporta la nascita o l’utilizzo di un diverso soggetto giuridico e il trasferimento di beni/rapporti a titolo di apporto).

La natura giuridica dello studio associato come “bivio” dell’operazione

Si consideri che lo “studio associato” non è un istituto tipizzato dal codice civile: la sua qualificazione giuridica non è univoca e, proprio per questa ragione, la trasformazione in STP può assumere i tratti di una trasformazione omogenea oppure eterogenea (talora “atipica”), con differenze operative non banali. Questo snodo, da tempo, è al centro dell’analisi dottrinale.

La dottrina (e la giurisprudenza) oscillano tra più ricostruzioni dello studio associato: associazione non riconosciuta ex artt. 36 ss. c.c.; società semplice/società di fatto; oppure un “centro autonomo di imputazione” privo di personalità giuridica ma idoneo a porsi come soggetto di rapporti. Un passaggio chiave sta nella celebre pronuncia delle Sezioni Unite del 1993, spesso richiamata per affermare che l’esercizio in forma associata delle professioni protette si realizza nello schema dello studio associato, nel quale al contratto associativo (di rilievo interno) si sovrappone il principio di personalità della prestazione verso il cliente (Cass., SS.UU., 5 novembre 1993, n. 10942).

Su un diverso piano, e con ricadute pratiche rilevanti, la giurisprudenza più recente ha riconosciuto allo studio associato la capacità di presentarsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici secondo lo schema dell’associazione non riconosciuta (Cass. 15 luglio 2011, n. 15694 e Cass. 28 luglio 2010, n. 17683).

Trasformazione omogenea: quando lo studio associato è trattato come “società” (semplice o di fatto)

Si parla di trasformazione omogenea quando il passaggio avviene tra forme organizzative che, sul piano causale, restano nella medesima area (in sintesi: trasformazioni “tra società”, o comunque senza salto causale incompatibile).

Nel dibattito sullo studio associato, la trasformazione in STP viene spesso ricondotta all’area dell’omogeneità quando lo studio è qualificato come società semplice (o società di fatto non commerciale), in linea con l’equiparazione fiscale ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, che assimila le associazioni professionali alle società semplici ai soli fini dell’imputazione trasparente del reddito.

Sul punto, si consideri Cass. civ., sez. lav., 21 agosto 2004, n. 16500, la quale afferma che in caso di trasformazione di una società di fatto – identificata “nella specie” ad uno studio associato tra professionisti – in società in accomandita semplice, si è in presenza del medesimo soggetto giuridico, con continuità anche dei rapporti di lavoro.

Quando si segue questa impostazione, la trasformazione “progressiva” in STP può essere costruita, in concreto, applicando i principi generali degli artt. 2498 ss. c.c., coordinati – a seconda della forma societaria prescelta per la STP – con le regole della trasformazione in società di capitali (art. 2500-ter c.c.) o con i principi applicabili alle trasformazioni tra società di persone. L’atto dovrà poi integrare, naturalmente, i requisiti STP.

Sul piano operativo, la prassi notarile è netta sulla forma dell’atto. Il Comitato Triveneto ha chiarito che la trasformazione di società di persone (anche irregolari o di fatto) in società di capitali richiede l’atto pubblico (Massima Triveneto K.A.14, 9/2006) e che la trasformazione di società di persone (anche irregolari o di fatto) in altra società di persone può essere stipulata anche per scrittura privata autenticata (Massima Triveneto K.A.15, 9/2006).

A ciò si aggiungono gli adempimenti speciali della STP: oltre all’iscrizione nel Registro delle imprese (con efficacia della trasformazione dall’ultimo adempimento pubblicitario), occorre poi procedere all’iscrizione della STP nella sezione speciale dell’albo presso l’Ordine competente, secondo il D.M. 34/2013.

Trasformazione eterogenea (e “eterogenea atipica”): quando lo studio associato è letto come associazione non riconosciuta

Se, invece, si assume che lo studio associato sia (o funzioni come) un’associazione non riconosciuta o comunque un ente non societario a base associativa…

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