Entro il prossimo 26 aprile i soggetti passivi Iva saranno tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat concernenti gli acquisti e/o cessioni intra-Ue di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato Ue, riferiti al primo trimestre ovvero al mese di marzo dell’anno 2017. Ciò in quanto il decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) ha “rinviato” al 31/12/2017 la soppressione, originariamente prevista dall’articolo 4 del D.L. 193/2016, degli elenchi Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da operatori Ue.
Per il 2017, quindi, è stato ripristinato l’obbligo di presentazione degli elenchi acquisti (modelli INTRA-2) mensili e trimestrali di beni e servizi, nel rispetto delle consuete modalità e termini di presentazione.
Si rammenta che la periodicità di presentazione dei modelli è “trimestrale” per i soggetti che, per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) e nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno effettuato acquisti/cessioni intra-Ue di beni ovvero ricevuto/reso prestazioni di servizi intra-Ue per un ammontare non superiore a 50.000 euro, mentre è “mensile” negli altri casi.
Aspetti sanzionatori
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat e i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.
Secondo quanto disposto dall’articolo 11 comma 4 del D.Lgs. 471/1997:
- l’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi,
- ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione,
è punita con la sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. Non sono, invece, sanzionate la correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti, purché ciò avvenga spontaneamente o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.
| Violazioni | Sanzioni |
| Omessa presentazione elenco riepilogativo | da 500 a 1.000 euro |
| Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio | da 250 a 500 euro |
| Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare | da 500 a 1.000 euro |
| Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato | nessuna sanzione |
| Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione | 100 euro (1/5 del minimo) |
Tuttavia, per sanare le violazioni in esame è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 (la sanzione si paga con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce). Pur in assenza di chiarimenti ufficiali, è possibile ritenere operanti le modifiche della L. 190/2014 al citato articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.
Ciò detto, si rileva che la tardiva presentazione degli elenchi Intrastat può essere regolarizzata mediante ravvedimento:
- entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco riepilogativo: la sanzione da applicare è pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: la sanzione da applicare è pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42;
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33;
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT, occorre far riferimento alle disposizioni degli articoli 7 e 11 del D.Lgs. 322/1989.
Al riguardo si rammenta che l’articolo 25 del D.Lgs. 175/2014, nel modificare le disposizioni dell’articolo 34, comma 5 del D.L. 41/1995, ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative “alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322”: trattasi in particolare delle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi Ue con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (D.P.R. 19 luglio 2013).
Le sanzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 322/1989 (da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche e da € 516 a € 5.164 per enti e società) possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.


