Le nuove detrazioni per carichi di famiglia

La L. 204/2024 (Legge di bilancio per il 2025), rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, tra le altre misure, contiene, al comma 11, alcune disposizioni relative ai carichi di famiglia.

Nel dettaglio, la disposizione modifica l’articolo 12, Tuir, prevedendo:

  • alla lettera a), n. 1), la modifica della lett. c), primo periodo, del comma 1, con il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia, spettante con riferimento ai figli a carico, nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché per figli del coniuge deceduto e conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata, ai sensi dell’articolo 3, L. 104/1992;
  • alla lettera a), n. 2, la modifica della lett. d), primo periodo, del comma 1, limitando così ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a 750 euro, per ciascun soggetto ripartendola pro-quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione;
  • alla lettera b), con l’inserimento del comma 2-bis, l’esclusione dalle detrazioni per familiari a carico dei contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero.

Ne consegue che le parti dell’articolo 12, Tuir, risultano così modificate: “Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

[…]

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. […];

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). […].

[…]

2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero. […]”.

Ne discende che gli interventi sono volti a ridurre l’ambito applicativo delle detrazioni con riferimento:

  • all’età dei figli a carico, in quanto le detrazioni spettano ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, se non disabili;
  • agli altri familiari a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli;
  • ai cittadini extracomunitari residenti con familiari all’estero.

Vengono, pertanto, abolite le detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili e per gli altri familiari non ascendenti.

Inoltre, con il nuovo comma 2-bis, Tuir, è stabilito che le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano:

  • ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
  • in relazione ai familiari residenti all’estero.

Si rileva, infine, che le nuove disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 1.1.2025 e devono, quindi, ritenersi applicabili a decorrere dal presente periodo d’imposta, con effetti sui modelli dichiarativi da presentare nell’anno 2026.

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