La detrazione delle spese per la frequenza scolastica

Le spese scolastiche sostenute nel 2025 sono detraibili al 19% (codice 12), entro il limite di 1.000 euro annui per ciascun studente. Rientrano, tra le altre, mensa, trasporto, gite e contributi scolastici, mentre restano escluse le spese per libri e cancelleria. La detrazione è subordinata alla tracciabilità dei pagamenti e alla corretta documentazione delle spese.

Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, sostenute nel corso dell’anno 2025, devono essere indicate con il codice 12 all’interno dei righi da E8 a E10, nell’ipotesi di presentazione del Modello 730/2026, da RP8 a RP13, all’interno del Modello Redditi PF 2026

La detrazione spetta, nella misura del 19%, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono, in relazione a: 

  • in generale, la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado
  • le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola
  • le spese per il servizio di trasporto scolastico
  • contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi di istituto. 

La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E/2016, risposta 1.15

La detrazione della spesa è ammessa per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ciascun alunno o studente; tale limite è stato così rivisto dall’art. 1, comma 13, Legge n. 207/2024, che ha modificato l’art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR (dall’anno 2019 al 31 dicembre 2024 tale importo era pari a 800 euro). 

Nel limite dei 1.000 euro annui occorre comprendere anche l’importo certificato all’interno della Certificazione Unica 2026, con il codice 12, ai punti da 341 a 352, in quanto rimborsato direttamente dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali. 

Ai fini della detrazione i documenti da verificare, esibire e conservare sono i seguenti: 

  • ricevute o quietanze di pagamento, con indicazione degli importi sostenuti nel corso dell’anno 2025, per le spese di istruzione, nonché per la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi e il servizio di trasporto scolastico; 
  • ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento, con indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e il cogno dell’alunno o studente; 
  • eventuale attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, al fine di certificare l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili; 
  • nell’ipotesi di pagamento effettuato nei confronti di soggetti terzi, l’attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente; 
  • nell’ipotesi che il pagamento riguardi più alunni o studenti, attestazione dell’istituto scolastico dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente. 

Si evidenzia che, come indicato con la risposta 2.1 della circolare n. 18/E/2016non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola. 

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