Utilizzo delle perdite nelle società di persone

Alfa Sas è partecipata al 98% da Beta Sas (accomandante) e al 2% dal socio persona fisica Z (socio accomandatario).

Il capitale sociale di Alfa ammonta a 100.000 euro.

Alfa ha conseguito nei precedenti esercizi perdite (civilistiche e fiscali) superiori al proprio capitale sociale (e al patrimonio netto complessivamente inteso).

Si chiede:

  1. se in funzione del disposto di cui all’articolo 8, comma 2, Tuir, le perdite eccedenti il capitale generate da Alfa possano essere attribuite a Beta in proporzione alla quota di capitale originariamente conferito 98.000 euro) oppure l’erosione “civilistica” di tale capitale comporta il venir meno del plafond valido per l’attribuzione delle perdite. In sostanza si richiede se il valore del capitale conferito costituisca un limite alla complessiva deducibilità delle perdite fiscali da parte dell’accomandante oppure se tale valore costituisce un criterio per la sola ripartizione delle stesse per ogni esercizio;
  2. se la nozione di capitale sociale espressa nell’articolo 8, comma 2, Tuir, si riferisce al solo capitale oppure anche alle eventuali riserve di utili o versamenti in conto futuro aumento di capitale;
  3. se l’eventuale aumento di capitale volto ad aumentare il plafond per l’attribuzione delle perdite debba avvenire prima del 1° gennaio dell’anno in cui si genererà la perdita oppure se l’incremento in corso d’anno impatta sul valore del capitale sociale di riferimento;
  4. in caso di cessione come impattano le perdite fiscali attribuite sulla determinazione del costo fiscale della partecipazione di Beta in Alfa e se ricorrendone i presupposti di cui all’art. 87 l’eventuale minusvalenza da cessione sarebbe deducibile per il 49.72%.

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