Sanzioni Ivie e Ivafe: si applica la maggiorazione di un terzo?

Si chiede di conoscere se sulle sanzioni calcolate per le imposte Ivie ed Ivafe si applichi o meno la maggiorazione di un terzo.


Come noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, D.Lgs. 471/1997, se le violazioni previste nei commi 1 (omessa dichiarazione) e 2 (infedele dichiarazione) riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni “sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi”.

Ciò significa, per intenderci, che la base di partenza per l’infedele dichiarazione passa dal 90% al 120% mentre quella dell’omessa dichiarazione passa dal 120% al 160%.

Il problema è valutare se detta maggiorazione trovi applicazione anche in relazione alle patrimoniali estere, ossia in relazione all’Ivie e all’Ivafe.

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