“Residenzialità” dell’immobile ai fini del superbonus: assumono rilievo le unità D/7 e F/7?

Nell’ambito della disciplina superbonus, ai fini della verifica del requisito della residenzialità del condominio, assumono rilievo le unità categoria D/7 e F/7?


Come noto, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio risulta possibile beneficiare del superbonus soltanto se le spese sostenute riguardano un edificio “residenziale”; tale verifica va effettuata utilizzando un principio di “prevalenza” della funzione residenziale rispetto all’intero edificio.

Ciò significa, quindi, che:

  • qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio in condominio sia superiore al 50% dell’intera superficie dell’edificio stesso, è possibile ammettere al superbonus anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di tale edificio;

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