Un promotore finanziario in regime di contabilità semplificata fino al 31 dicembre 2022 passa al regime forfetario dal 1° gennaio 2023
Al 31 dicembre 2022 ha ancora pendente il recupero di una spesa per indennità di portafoglio clienti che deduce in quote ai sensi dell’articolo 108, comma 1, Tuir; la deduzione è stata fatta nell’anno 2019 per la quota di 1/18 (per assimilazione della predetta spesa a una sorta di avviamento), negli anni 2020, 2021 e 2022 per la quota di 1/5 (a seguito di quanto chiarito nella risposta a interpello n. 317/E/2020).
Si chiede quale sorte avranno le quote residue pendenti che non possono essere dedotte negli anni d’imposta 2023 e 2024 in quanto il contribuente si trova nel regime forfetario L. 190/2014.
In particolare, si chiede se sia corretto che dette quote residue vengano dedotte tutte nell’anno 2022, prima cioè del transito al regime forfetario, similmente alle quote delle eccedenze delle spese di manutenzione e riparazione eccedenti il 5% di anni precedenti.
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