Il conferimento di partecipazioni da parte di un soggetto non residente in una holding italiana presenta differenti conseguenze fiscali in base alla residenza della società conferita. Per le partecipazioni italiane opera il regime del realizzo controllato dell’art. 177 TUIR, nel rispetto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Per le società UE può prevalere il regime di neutralità fiscale dell’art. 178 TUIR, mentre per quelle extra UE occorre valutare la potestà impositiva degli Stati esteri coinvolti e l’eventuale applicazione del valore normale.
Può accadere che un soggetto non residente, supponiamo la persona fisica Tizio, intenda conferire una partecipazione in una holding italiana. I punti fermi sono rappresentati dal fatto che il conferente è fiscalmente non residente e la conferitaria (la holding) è una società italiana. La conferita, tuttavia, potrebbe essere alternativamente una società italiana, una società comunitaria o una società extracomunitaria.
Ipotizziamo, per semplicità, che la partecipazione conferita sia una quota di maggioranza.
Nel primo caso, ossia in quello dove oltre alla conferitaria anche la conferita è residente in Italia, si configura un’operazione esclusivamente domestica. L’unica norma astrattamente applicabile è l’art. 177, comma 2, TUIR.
Il prelievo in Italia, pertanto, è ammesso solo nella misura in cui l’incremento del netto nella conferitaria superi il costo fiscale della conferente. La normativa domestica esclude la tassazione in casistiche che non trovano applicazione nella nostra ipotesi. Ad esempio, l’art. 23, TUIR, esclude la rilevanza delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate di società quotate.
La tassazione, tuttavia, non appare scontata, in quanto si rende necessario valutare la Convenzione in vigore tra il Paese del soggetto estero conferente e l’Italia, Paese della Conferita. Se questa dovesse riservare la potestà impositiva esclusivamente in capo allo Stato del conferente, l’applicazione del regime del realizzo controllato escluderebbe comunque la tassazione in Italia, anche se l’incremento del netto nella società conferitaria dovesse essere sensibilmente superiore al costo fiscalmente riconosciuto del conferente.
Ovviamente si deve valutare un eventuale profilo impositivo nel Paese del conferente.
Se la conferita è residente in un Paese comunitario possono trovare applicazione le norme di cui agli artt. 177 e 178. Se sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 178, questo prevarrà. Infatti, pur in assenza di una precisa presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate sul punto, si ritiene che si tratti dell’interpretazione più coerente con i dettami comunitari.
In caso di applicazione dell’art. 178, opera un vero e proprio regime di neutralità fiscale, per cui non si pone nemmeno il problema di valutare la Convenzione per determinare lo Stato in cui vi è la potestà impositiva.
L’applicazione dell’art. 178 appare possibile in quanto si soddisfa il requisito richiesto dalla norma che richiede che alcuno dei soggetti che operano lo scambio sia residente in Italia. Nel nostro caso il conferente è non residente ma la conferitaria è residente in Italia.
L’ultimo caso da esaminare, infine, è quello della conferita residente in un Paese extracomunitario.
Nel caso in cui Società conferita sia residente in uno strato extra UE e la conferitaria sia fiscalmente residente in Italia, può trovare applicazione solo l’art. 177, TUIR.
In questo caso, tuttavia, non emergono profili impositivi in Italia in quanto il nostro Paese è semplicemente sede della conferitaria. Si dovrà valutare la potestà impositiva del Paese di residenza del conferente e del Paese extracomunitario dove ha sede la conferita e, ovviamente, della eventuale convenzione applicabile tra i 2 Paesi.
Ovviamente, ove mancassero dei requisiti per l’applicazione delle norme citate, potrà fare capolino il regime di realizzo al valore normale previsto dall’art. 9, TUIR.
Si propone la seguente tabella di sintesi.
| Residenza Conferita | Residenza Conferitaria: In Italia |
| In Italia | 177 e Convenzione tra il Paese del conferente e l’Italia |
| In Stato EU1 | 177, 178 (ragionevolmente prevalente sul 177) |
| In Stato extra UE | 177 e Convenzione tra il Paese del conferente e della conferita |
