Le operazioni di MLBO (Merger Leveraged Buy Out) sono dirette all’acquisizione della c.d. società target da parte di un’altra società (c.d. società veicolo), generalmente costituita per l’occasione (SPV o NewCo), la quale normalmente ricorre a fonti esterne di finanziamento; una volta acquisita la partecipazione, la società veicolo procede alla fusione (diretta o inversa) con la società target, facendo gravare l’indebitamento sul patrimonio di quest’ultima ormai confuso con quello della società veicolo.
L’operazione di fusione rappresenta, fin dall’origine, il presupposto dell’intera operazione di MLBO, diretta al congiungimento del debito finanziario della società veicolo con il patrimonio della società target.
Prima della risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate negava il diritto di detrazione dell’IVA applicata ai costi di transazione (c.d. transaction cost) sostenuti nelle operazioni di MLBO, nel presupposto che il regime di detrazione dell’IVA nell’ambito di tali operazioni deve essere individuato applicando gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di holding di partecipazione (circolare n. 6/E/2016; risposta a consulenza giuridica n. 17/E/2019; risposte a interpello n. 758/E/2021 e n. 529/E/2022).
In base a tale orientamento interpretativo, la mera acquisizione del capitale sociale della società target da parte della società veicolo, ancorché preordinata alla successiva fusione, se non accompagnata da un’interferenza nella gestione societaria della controllata che implichi l’effettuazione di operazioni soggette a IVA (es. prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici a titolo oneroso, o riaddebito dei relativi costi da parte della controllante), è di per sé sufficiente ad escludere la soggettività passiva della società veicolo, con la conseguente preclusione del diritto alla detrazione dell’IVA dalla stessa assolta sui propri acquisti di beni/servizi.
Con le sentenze n. 22608 e n. 22649 del 9 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha, invece, affermato che la società veicolo, costituita nell’ambito di un’operazione di MLBO, ha diritto di esercitare la detrazione dell’IVA relativa ai beni/servizi preordinati alla realizzazione dell’operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.
A fondamento del suddetto principio di diritto, i giudici di legittimità hanno richiamato le medesime indicazioni espresse dalla norma di comportamento n. 220 dell’AIDC.
In particolare, per ciò che riguarda la soggettività passiva IVA delle holding, la Suprema Corte ha osservato che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza comunitaria, le holding c.d. statiche, vale a dire le società che si limitano a detenere partecipazioni in altre società senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione delle stesse, non assumono la qualifica di soggetto passivo IVA. Anche la normativa nazionale, con l’art. 4, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, esclude che il possesso di partecipazioni, non strumentale né accessorio ad altre attività, costituisca attività commerciale.
La stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E/2018, ha escluso la soggettività ai fini IVA delle holding “statiche”, nel cui paradigma la società veicolo si è iscritta nel segmento della sua esistenza, confermando che l’elemento essenziale, affinché una holding possa acquisire lo status di soggetto passivo IVA, è l’interferenza, in modo diretto o indiretto, nella gestione delle partecipate, mentre il mero esercizio di direzione e coordinamento, in assenza dello svolgimento di un’attività economica, non è sufficiente a far acquisire alla holding la qualifica di soggetto passivo d’imposta.
Inoltre, l’imposta dovuta o assolta dalla società veicolo, qualora correlata ad acquisti di beni/servizi che si accertino preordinati alla realizzazione dell’operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, è in linea di principio detraibile, ai sensi degli artt. 19 ss., D.P.R. n. 633/1972, qualora la società risultante dalla fusione con la società target sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell’imposta.
La disciplina IVA subordina, infatti, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta a un duplice presupposto:
- da un lato, è necessario che il soggetto che invoca la detrazione sia titolare dello status di soggetto passivo dell’imposta che ambisce a detrarre;
- dall’altro, è imprescindibile che i beni/servizi acquistati siano impiegati da tale soggetto passivo in funzione di operazioni sue proprie, soggette a IVA, ossia di operazioni imponibili o di operazioni a esse assimilate ai fini della detrazione.
Le fasi dell’operazione di MLBO sopra delineata rendono evidente che l’acquisizione della partecipazione nel capitale della società target, da parte della società veicolo, rappresenta una fase meramente transeunte e strumentale alla fusione della società veicolo medesima con quella che – transitoriamente – è la propria controllata. La fusione tra società veicolo e società target assurge, infatti, “ab origine”, a presupposto necessario dell’intera operazione, in quanto funzionale alla congiunzione del debito finanziario della società veicolo con il patrimonio della società target.
La società veicolo è in grado di svolgere, nel contesto dell’operazione in esame, un ruolo del tutto divaricato rispetto a quello di una holding destinata alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie. La società veicolo, infatti, non nasce a meri fini di detenzione di partecipazioni, connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all’acquisizione della società target, allo scopo precipuo di gestirne in via diretta l’azienda e di implementarne la struttura economico-finanziaria, in seguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione.
In questo ambito, ai fini dell’IVA, l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata. Il sostenimento di per sé, da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all’acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni/servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, per il principio di neutralità, le spese di investimento effettuate ai fini di un’operazione orientata all’esercizio finale dell’attività produttiva si iscrivono nel perimetro delle attività economiche. Non rileva, in altri termini, il momento in cui si realizzano le prime operazioni attive da parte di un ente, non potendosi ragionevolmente distinguere tra spese di investimento effettuate prima oppure in costanza dell’effettivo svolgimento dell’attività economica (sent. 12 novembre 2020, causa C-42/19).
I costi sostenuti dalla società veicolo, benché anteriormente alla fusione non si risolvano in una interferenza diretta nella gestione societaria della controllata che implichi l’effettuazione di operazioni soggette a IVA, nondimeno appaiono intimamente preparatori dell’esercizio dell’attività economica e del suo rafforzamento. La società veicolo neocostituita sostiene i costi stessi con la finalità di utilizzare i beni o servizi consulenziali acquistati per la prosecuzione dell’attività economica della società target, altrimenti non avrebbe neppure ragione di acquistarli.
Anche se la società veicolo non effettua operazioni attive, nondimeno, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA, la stessa Corte di Cassazione ha più volte, dal canto suo, precisato che, se, da un lato, in ordine agli acquisti di beni e in generale alle operazioni passive, occorre accertare, ai fini della detraibilità dell’imposta, che ricorra l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, d’altro lato, non è richiesto il concreto esercizio dell’impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività meramente preparatorie, poiché è inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie affinché l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie.
Le attività preparatorie costituiscono pur sempre esercizio di un’attività economica e, conseguentemente, anche l’acquisto dei beni/servizi necessari alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività economica tipica dell’impresa possa concretamente iniziare devono considerarsi strumentali e inerenti allo svolgimento della futura attività economica.
La Commissione Europea, a seguito della denuncia presentata dall’AIDC contro la posizione dell’Agenzia delle Entrate relativa al mancato riconoscimento del diritto di detrazione dell’IVA applicata ai costi di transazione (sostenuti nelle operazioni di MLBO, ha archiviato la procedura confermando la detrazione.
In pratica, ha sostenuto la Commissione, i contribuenti sono sufficientemente tutelati dall’orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione, con le citate sentenze n. 22608 e n. 22649 del 9 agosto 2024, e, in quest’ottica, i princìpi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria a giustificazione della detrazione sono, come detto, quelli relativi alla detraibilità dell’IVA per gli atti preparatori all’attività d’impresa.
La risoluzione n. 7/E/2026, rivedendo la propria posizione, ha precisato che, tenuto conto che, nell’ambito delle operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, le società veicolo sono costituite non con la funzione di mera detenzione di partecipazioni, ma al fine di consentire l’espletamento di questa particolare tipologia di operazioni, i costi di transazione dalle stesse sostenuti possono ritenersi, a ben vedere, spese sostanzialmente prodromiche all’avvio dell’attività economica della società target e, come tali, detraibili.
In sintesi, in linea con la giurisprudenza comunitaria e italiana sopra richiamata, nel contesto delle operazioni in argomento, la società veicolo svolge un ruolo “prodromico” e “preparatorio” all’esercizio dell’attività economica che verrà esercitata in esito all’acquisizione della società target. L’attività effettuata e i costi sostenuti dalla società veicolo sono, infatti, preordinati a consentire la prosecuzione e diretta gestione dell’attività svolta dalla società target, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato con l’unitaria operazione di MLBO che si perfeziona con la fusione tra la società veicolo e la società target. La società veicolo, pertanto, si qualifica come soggetto passivo IVA in ragione del nesso individuabile tra i predetti costi e le operazioni attive imponibili che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione.
