L’indetraibilità oggettiva dell’Iva: alcuni casi operativi

Il principio di detrazione dell’Iva è stabilito dall’articolo 19 D.P.R. n. 633/1972, secondo cui l’imposta può essere considerata detraibile limitatamente alle operazioni effettuatein relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”, stabilendo così il principio di inerenza della spesa sostenuta, secondo il quale deve esistere una correlazione imprescindibile tra la spesa sostenuta e il ricavo ottenuto.

Il principio appena enunciato deve tuttavia deve essere coordinato con le disposizioni relative all’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti, contenute negli artt. 19, 19-bis e 19-bis1 del D.P.R. n. 633/72 e riguardano:

  • l’Iva oggettivamente indetraibile in relazione al tipo di bene o servizio acquistato od importato (art. 19-bis1);
  • l’Iva indetraibile in via specifica, in caso di acquisto o importazione di un bene o servizio utilizzato per effettuare un’operazione non soggetta o esente (artt. 19, comma 4, e 19-bis, comma 2);
  • l’Iva indetraibile da “pro-rata”, se vengono poste in essere attività che danno luogo ad operazioni esenti (artt. 19, comma 5, e 19-bis).

L’articolo 19-bis1 dello stesso D.P.R. n. 633/1972, riguardante la citata indetraibilità oggettiva, elenca i casi in cui la detrazione sugli acquisti non è ammessa in quanto relativa a beni e servizi di incerta inerenza.

Una prima ipotesi di indetraibilità oggettiva riguarda i veicoli e beni di lusso. Secondo quanto stabilito dall’articolo 19-bis1 lettera a) e b) è indetraibile l’IVA sull’acquisto di aeromobili, navi e imbarcazioni, nonché dei relativi componenti e ricambi.

La lettera c) dello stesso articolo 19-bis1 regolamenta invece l’indetraibilità per i mezzi a motore “terresti”, stabilendo in primo luogo l’indetraibilità dell’Iva relativa all’acquisto di motocicli con cilindrata superiore a 350 cc. Per tutti gli altri veicoli a motore è stabilita, invece, quale regola generale la detraibilità:

  • nella misura pari al 40% dell’IVA in caso di utilizzo non esclusivo nell’attività;
  • e in misura pari al 100% in caso di utilizzo esclusivo nell’attività.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio e per coloro i quali i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa si applicano le regole generali di detrazione e pertanto, nel caso di utilizzo per finalità in parte estranee all’attività, la detrazione avviene per la parte riferibile all’attività, individuata in base a criteri oggettivi.

Secondo quanto stabilito dalla lettera d) l’Iva relativa alle spese di esercizio dei veicoli, ossia acquisto di carburanti e lubrificanti, spese di manutenzione e riparazione, custodia, pedaggi per il transito stradale segue le medesime regole di detraibilità stabilite per l’acquisto. Le regole di detrazione previste per l’acquisto si applicano anche ai canoni di leasing e noleggio.

La lettera e) invece dispone l’indetraibilità sulle prestazioni di trasporto di persone. Pertanto l’IVA assolta sull’acquisto dei biglietti (treno, aereo, nave) per il trasporto di persone non è in genere detraibile. Si tratta dell’Iva sulle fatture dei vettori che esercitano l’attività di trasporto di persone (compagnia aerea, di navigazione, esercente il trasporto ferroviario).

Con riferimento alle spese per alimenti e bevande e le spese di rappresentanza l’articolo 19-bis1 lettere f) e h) stabiliscono rispettivamente che:

  • è indetraibile l’IVA sull’acquisto di alimenti e bevande tranne che per i beni:
    • oggetto dell’attività propria dell’impresa;
    • destinati alle prestazioni di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa (si ritiene anche negli studi professionali);
    • destinati ad omaggio purché inferiori a € 50;
  • è indetraibile l’Iva sulle spese di rappresentanza, per individuare le quali si utilizza la definizione vigente per imposte sui redditi.

A tal proposito si ricorda che è tuttavia detraibile l’Iva sull’acquisto di beni omaggio di costo unitario non superiore a € 50 (vecchio limite € 25,82 adeguato a quello previsto ai fini redditi dal 13.12.2014). In caso di omaggio di beni di costo unitario non superiore a € 50 costituiti da alimenti e bevande, l’Iva è detraibile poiché prevale la norma che considera detraibili i beni di valore inferiore a € 50.

Infine, la lettera i) stabilisce l’indetraibilità dell’Iva relativa a fabbricati o porzioni di fabbricato ad uso abitativo, nonché quella relativa alla locazione, manutenzione, recupero e gestione degli stessi, ad eccezione dei casi di sussistenza della condizione di inerenza allo svolgimento dell’attività d’impresa. Di conseguenza, è detraibile l’Iva relativa ai fabbricati abitativi per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o porzioni, nonché il recupero degli stessi, e per i soggetti che esercitano l’attività esente di locazione con applicazione del pro rata.

 



Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Mondo professione

Torna in alto