La nuova procedura di liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa

L’art. 1, comma 111, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto l’art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, che disciplina la nuova procedura di liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, rispetto alla quale Assonime, con la circolare n. 8/2026, ha illustrato le principali criticità.

Il comma 1 del nuovo art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, consente all’Agenzia delle Entrate, senza pregiudizio dell’azione accertatrice e anche avvalendosi di procedure automatizzate, di procedere alla liquidazione dell’IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

L’eventuale dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta è equiparata alla dichiarazione omessa. La norma non specifica quali siano i quadri rilevanti ai fini della corretta liquidazione del tributo che – in linea di principio – potrebbero essere molteplici, considerato che la determinazione dell’imposta discende dal complessivo assetto delle informazioni dichiarative. Secondo Assonime, il riferimento dovrebbe essere ricondotto, in via principale, ai quadri VE e VF, relativi, rispettivamente, alle operazioni attive e alle operazioni passive.

Riguardo, poi, alle omissioni dichiarative idonee a impedire la corretta liquidazione dell’imposta e, quindi, a giustificare l’assimilazione della dichiarazione presentata a quella omessa, l’Associazione è dell’avviso che l’ambito applicativo della disposizione dovrebbe essere circoscritto alle ipotesi in cui i quadri necessari alla liquidazione risultino sostanzialmente non compilati o presentino lacune di tale consistenza da privarli delle informazioni indispensabili per la determinazione dell’imposta, fermo rimanendo che la nuova procedura dovrebbe risultare preclusa in presenza dei presupposti per la rettifica di cui all’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.

L’azione dell’Agenzia può essere notificata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La liquidazione dell’IVA è effettuata sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Non si tiene, invece, conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione, che potrà essere eventualmente valorizzato solo in sede di contraddittorio con l’ufficio, e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati.

Il comma 2 del nuovo art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, stabilisce la procedura da seguire qualora dai controlli eseguiti emerga un’imposta da versare e disciplina il contraddittorio: l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente a interessi e sanzioni.

Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 14, D.P.R. n. 602/1973.

Qualora gli elementi forniti dal contribuente portino a una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione gli viene comunicato nuovamente, con decorrenza del medesimo termine di 60 giorni per l’eventuale adempimento.

In ogni caso, per il versamento degli importi richiesti a seguito della comunicazione, nonché delle somme iscritte a ruolo, è espressamente precluso il ricorso alla compensazione “orizzontale” mediante crediti relativi a tributi diversi dall’IVA, diversamente quindi dalle somme dovute a seguito di accertamento di dichiarazione omessa.

In merito alla natura giuridica della comunicazione, Assonime rileva che non è chiaro se la stessa debba essere ricondotta al modello delle comunicazioni di irregolarità tipiche dei controlli automatizzati, normalmente prive di autonoma impugnabilità, ovvero se possa assumere un contenuto tale da rendere immediatamente attuale e lesiva una pretesa tributaria già definita e, conseguentemente, sia impugnabile in quanto atto idoneo a incidere direttamente sulla sfera giuridica del contribuente.

L’incertezza sulla natura della comunicazione è particolarmente rilevante perché, nel caso di dichiarazione omessa, la liquidazione non si esaurisce sempre in riscontri meramente contabili, ma può implicare valutazioni interpretative che mal si conciliano con una procedura automatizzata e con l’eventuale natura non impugnabile della comunicazione.

Nel caso in cui dai controlli emerga un’imposta da versare, si applica la medesima sanzione amministrativa prevista per i casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero il 120% dell’ammontare del tributo dovuto (e, quindi, non dell’imposta liquidata) per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997). Detta sanzione è ridotta a 1/3 in caso di adempimento volontario entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito.

Il comma 4 del nuovo art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, esclude che, a seguito della ricezione della comunicazione, il contribuente possa avvalersi di benefici in termini di riduzione delle sanzioni a fronte di un comportamento conforme. Dopo che siano stati comunicati gli esiti della liquidazione, infatti, non vi è possibilità di applicazione della sanzione amministrativa ridotta per i versamenti effettuati in ritardo (artt. 5, comma 1-bis, e 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).

Assonime ha evidenziato anche un’ulteriore criticità relativa all’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA, posto che la liquidazione automatica si basa sulle informazioni già a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare sui dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute e sugli altri flussi telematici, senza attribuire, in questa fase, rilievo alla preventiva annotazione delle fatture passive nel registro degli acquisti , che tuttavia costituisce il presupposto per operare la detrazione ai sensi dell’art. 25, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.

Ne discende che l’ufficio ha la possibilità di individuare componenti a credito sulla base dei flussi informativi acquisiti, anche prescindendo dall’annotazione nei registri, dando così luogo a situazioni nelle quali, in una prima fase, la detrazione risulta implicitamente considerata nell’ambito della liquidazione automatica, salvo essere eventualmente contestata in sede di successivo controllo formale per l’omessa registrazione delle fatture.

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