La cessione di opere d’arte: regime Iva a più vie

La cessione di opere d’arte può scontare l’Iva ma solo, ovviamente, in presenza del presupposto soggettivo, ossia se chi cede è un soggetto Iva. Potrebbe essere il caso della cessione effettuata dall’artista, da una galleria d’arte o il caso dell’importazione. In caso di acquisto dall’artista o di importazione, trova applicazione l’aliquota agevolata del 10%.

L’articolo 103, comma 1, Direttiva 2006/112, infatti, prevede la facoltà agli Stati membri di applicare alle importazioni degli oggetti d’arte, come definiti nell’allegato IX, Parte A, l’aliquota Iva ridotta.

Ai sensi dell’articolo 99 della sopracitata Direttiva, aliquota ridotta non può essere inferiore al 5%. In ambito domestico, l’articolo 39 D.L. 41/1995 ha stabilito che “a decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, nonché per le cessioni degli oggetti d’arte, di cui alla lettera a) dell’allegato stesso, effettuato dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento”.

Il numero 127-septiesdecies, Tabella A, Parte III prevede l’aliquota del 10%, per chiunque sia l’importatore (galleria, casa d’aste, privato).

Gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione sono elencati nella Tabella allegata al D.L. 41/1995.

In linea generale, invece, la cessione di opere d’arte sconta l’Iva con l’aliquota ordinaria del 22%.

Nella cessione di opere d’arte, tuttavia, potrà trovare applicazione in molti casi il regime del margine. In particolare, il regime in discorso troverà applicazione qualora l’opera sia stata acquistata dai seguenti soggetti:

  • privati, in Italia o in altro stato dell’Ue,
  • soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l’Iva afferente l’acquisto o l’importazione (ai sensi degli articoli 19 e 19-bis D.P.R. 633/1972),
  • soggetti residenti in altro stato dell’Ue che beneficiano del regime di franchigia per le piccole imprese nel proprio Stato,
  • soggetti che hanno assoggettato la cessione al regime del margine.

Il regime del margine comporta che l’Iva non viene applicata sull’intero corrispettivo di vendita ma solo sul margine. Si tratta di un regime che non consente all’acquirente di detrarre l’Iva dovuta sulla transazione che, peraltro, a scanso di equivoci, non deve nemmeno essere palesata in fattura.

Chi acquista gradirà molto il regime del margine, soprattutto se si tratta di un privato o di un soggetto che non può detrarre l’Iva a monte. Ciò in quanto l’Iva viene applicata solo sul margine stesso e non sull’intero corrispettivo della cessione.

Esiste poi un regime del margine dedicato appositamente alle case d’asta previsto dall’articolo 40-bis D.L. 41/1995, introdotto da L. 342/2000.

È appena il caso di ricordare che, in caso di acquisto da un privato, l’Iva non potrà ovviamente trovare applicazione per difetto del presupposto soggettivo. In questo caso potrà eventualmente trovare applicazione l’imposta di registro.

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