Lo strumento cooperativo, per quanto disciplinato nel Codice civile come una declinazione particolare di società, è da sempre territorio di confine con il mondo del Terzo settore. Infatti, nelle cooperative, la lucratività tipica delle società commerciali è mitigata dalla presenza necessaria dello scopo mutualistico, che ne limita il raggio d’azione e indirizza l’attività della compagine costituita in forma cooperativa verso finalità di carattere sociale e solidaristico. Quando poi, come nel caso delle cooperative sociali, la mutualità è di tipo “esterno”, ossia esplica i suoi effetti non solo tra i soci ma anche nei confronti della collettività, ci collochiamo chiaramente all’estremo limite dell’area commerciale e, contemporaneamente, al punto più vicino con il modello gestionale denominato genericamente “no-profit”. Non a caso, nel Codice del Terzo settore, istituito con D.Lgs. n. 117/2017, le cooperative sociali sono considerate enti del Terzo settore (ETS) di diritto dall’art. 4, comma 1, nonché imprese sociali a norma dell’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017.
Questa particolare caratteristica delle cooperative sociali pone, a volte, delle problematiche tributarie connesse alla natura ibrida che esse possono rivestire nella gestione di talune attività loro proprie. Un caso particolarmente delicato è quello che vede la cooperativa sociale agire in collaborazione con un Ente pubblico secondo la formula della “co-progettazione”. In estrema sintesi, l’ipotesi esaminata riguarda tutti quei casi in cui una qualsiasi Amministrazione pubblica, che intenda rispondere a particolari esigenze di tipo socio economico (gestione spazi per anziani, asili nido, ecc.), avvii un percorso di co-progettazione con una cooperativa sociale riconoscendo, in definitiva, a quest’ultima la copertura dei costi, secondo uno schema contrattuale alternativo all’appalto tradizionale. In tutti questi casi, dato per scontato che la cooperativa partner, beneficiaria dei contributi, non emetta fattura all’ente a fronte delle somme ricevute, come ben precisato dalla risposta a interpello n. 375/E/2021 a cui si fa rinvio, si pone un problema fondamentale. Infatti, la cooperativa, entità fiscalmente commerciale e titolare di attività d’impresa con partita IVA, si troverebbe ad avere operazioni “a valle” non assoggettabili a IVA: si può considerare detraibile l’imposta sugli acquisti effettuati per alimentare i servizi forniti?
Sul punto, seguendo alcune indicazioni di prassi, c’è stato chi si è fatto promotore di una risposta positiva al quesito posto, appoggiando la propria tesi sull’art. 19, comma 3, lett.c), D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA). La norma richiamata prevede in sostanza che l’indetraibilità dell’imposta, nei casi in cui gli acquisti non siano afferenti a operazioni soggette a IVA, non si applichi per le operazioni “a valle” che abbiano per oggetto “denaro” come, per l’appunto, potrebbero essere considerati i contributi erogati dagli Enti pubblici. Sulla base di queste considerazioni, è stata presentata l’interrogazione parlamentare n. 5-04382, alla quale è stata data risposta lo scorso 10 settembre 2025.
Il chiarimento, come prevedibile, è stato di segno opposto alla tesi prospettata nel quesito. In effetti, la deroga di legge, come ben scritto anche in altri interventi ufficiali (circolare n. 20/E/2015), sembra riferirsi alla detraibilità sul soggetto che eroga la dazione in denaro, non su chi, come nel caso in esame, la riceve, per cui, in estrema sintesi:
- se la cooperativa riceve solo contributi esclusi da IVA per l’attività svolta, senza realizzare altri incassi assoggettabili a IVA, non potrà detrarre l’imposta addebitata sugli acquisti effettuati;
- se la cooperativa, a fronte dei contributi ricevuti esclusi da IVA, effettua anche operazioni soggette a imposta, dovrà applicare l’art. 19, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, calcolando la detrazione pro quota secondo criteri oggettivi in coerenza con la natura dei beni e servizi acquistati. In particolare, se i beni o servizi sono utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni non soggette o fuori campo (esempio, contributi ricevuti per co-progettazione o altro rapporto con ente pubblico o privato), è inibito l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA su tali acquisti. Se, invece, si è in presenza di costi “promiscui” sostenuti in parte per effettuare operazioni imponibili “a valle” e in parte per operazioni escluse, la detraibilità sarà ammessa sulla parte riferibile alle operazioni imponibili secondo un criterio oggettivo e ricostruibile.
