Le esenzioni che si “salvano” dalla falcidia della nuova disciplina delle indirette

Con la C.M. 2/E/2014 del 21 febbraio 2014 l’Agenzia delle entrate ha fornito, tra le altre, un’interessante e non scontata interpretazione del comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs 23/2011 che ha stabilito la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, in relazione agli atti di trasferimento immobiliari a titolo oneroso riconducibili all’ambito applicativo dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.

Tale disposizione si inserisce nell’ambito delle novità entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, novità riguardanti il regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari; in particolare l’art. 10 del D.Lgs 23/2011 come da ultimo modificato dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) ha riformulato l’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del TUR prevedendo tre aliquote per la tassazione degli atti, nella misura rispettivamente del 9, del 2 e del 12 per cento.

L’Agenzia ha fornito importanti precisazioni in merito all’ambito applicativo del comma 4 dell’art. 10, che prevede come detto la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie connesse ad atti di trasferimento immobiliare posti in essere dal 1 gennaio 2014 (ad eccezione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all’art. 2 comma 4-bis, del D.L. 194/2009).

La citata C.M. 2/E/2014, infatti, ha prima di tutto fornito un’elencazione di previsioni normative contenenti agevolazioni fiscali non più applicabili per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili a titolo oneroso, posti in essere dal 1 gennaio 2014, quali:

  • agevolazioni per i piani di recupero (art. 5 della Legge 168/1982);
  • agevolazioni per il compendio unico nei territori delle comunità montane (art. 5-bis Legge 97/1994);
  • agevolazioni per il compendio unico in territori diversi dalle zone montane (combinato disposto dell’art. 5-bis della Legge 97/94 e dell’articolo 5-bis del D.Lgs 228/2001);
  • agevolazioni per i trasferimenti a favore di giovani agricoltori (art. 14, comma 5, della Legge 441/1998);
  • agevolazioni per l’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali (articolo 7, comma 4, lettera b), Legge 27 dicembre 1977, n. 984):
  • agevolazioni per i trasferimenti di immobili dello Stato, enti previdenziali pubblici, regioni, enti locali, o loro consorzi, a favore di fondi di investimento immobiliare (art. 9, comma 2, D.L. 351/2001);
  • agevolazioni per i piani di insediamento produttivo e per l’edilizia economico popolare (art. 32 del D.P.R. 601/1973);
  • agevolazioni per i trasferimenti posti in essere nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo (Legge 10/1977);
  • agevolazioni per i trasferimenti di immobili da Comuni a fondazioni o a società di cartolarizzazione o ad associazioni riconosciute (art. 1 Legge 311/2004);

per poi invece elencare una serie di istituti per i quali non opera la soppressione disposta dal citato comma 4 dell’art. 10, giustificando questa “estensiva” interpretazione della norma per il fatto che tali istituti, quali ad esempio la mediazione civile e commerciale, i procedimenti in materia di separazione e divorzio o la conciliazione giudiziale prevedono una normativa fiscale di carattere generale e un ambito di applicazione molto ampio che può anche non riguardare eventuali trasferimenti immobiliari e che se posti in essere nell’ambito di tali procedimenti prescindono dalla loro natura onerosa o gratuita.

In particolare la circolare fa riferimento a:

  • mediazione civile e commerciale: tale istituto, disciplinato dal D.Lgs 228/2010 è finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e prevede una specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo al fine di incentivare l’accesso da parte dei cittadini a tale procedimento. Viene prevista infatti l’esenzione dall’imposta di registro del verbale di accordo di valore inferiore ad € 50.000, mentre l’imposta di registro è dovuta per i verbali di accordi di valore superiore (solo per la parte eccedente ad € 50.000). L’agenzia ritiene che tale agevolazione possa trovare applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014;
  • procedimenti in materia di separazione e divorzio: tale istituto disciplinato dalla Legge 74/1987 prevede all’art. 19 l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni. L’agenzia ritiene che qualora nell’ambito di tali procedimenti vengano posti in essere atti di trasferimento immobiliare dopo il 1 gennaio 2014 si possano continuare ad applicare le citate agevolazioni;
  • conciliazione giudiziale: anche per tale istituto l’Agenzia ha precisato che la norma agevolativa prevista dall’ art. 9, comma 9, della Legge 488/1999 che ha introdotto l’esenzione dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni (€ 51.645,69) possa trovare applicazione anche in relazione ai verbali di conciliazione recanti trasferimenti di immobili o il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Infine la C.M. 2/E/2014 ha precisato che non può essere ricondotta nell’ambito delle agevolazioni soppresse dal comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs 23/2011 l’esenzione dall’imposta di bollo, registro e dalle imposte ipotecarie e catastali prevista per gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi ai terreni, ai fabbricati e alle aree fabbricabili necessari all’Organizzatore per la realizzazione dell’Expo Milano 2015.

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