Il D.L. n. 38/2026 ripristina il regime fiscale previgente per dividendi e plusvalenze (PEX), eliminando le restrizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026. Vengono quindi aboliti i requisiti minimi di partecipazione (5%) o valore (500.000 €), tornando all’esenzione del 95% per i soggetti IRES. Per copertura, aumenta l’imposta di bollo sui conti correnti delle società (da 100 a 118 €), invariata per le persone fisiche.
Il recente Decreto fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo 2026 e pubblicato nella medesima giornata in Gazzetta Ufficiale (D.L. n. 38/2026), ha di fatto ripristinato il regime vigente fino al 31 dicembre 2025 per dividendi e PEX. Si è trattato di una vera e propria “marcia indietro” da parte del Legislatore rispetto alle stringenti limitazioni che erano state introdotte solo pochi mesi prima con la Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).
Per comprendere appieno la portata dell’art. 11 del nuovo D.L. n. 38/2026, è necessario fare un passo indietro analizzando il contesto normativo previgente. La Legge di bilancio 2026 aveva, infatti, introdotto una severa stretta sulla tassazione agevolata dei dividendi e sulle plusvalenze in regime d’impresa. Nello specifico, la fruizione della tassazione in misura ridotta — che garantisce un’esclusione dal reddito del 95% per i soggetti IRES e prevede che tali proventi concorrano alla formazione del reddito nella misura del 58,14% per i soggetti IRPEF — era stata condizionata al rispetto di nuovi e rigidi requisiti quantitativi. In base a quelle regole, il regime di favore era limitato esclusivamente alle partecipazioni dirette nel capitale non inferiori al 5%, oppure aventi un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Questa impostazione normativa aveva immediatamente sollevato forti dubbi e criticità in fase applicativa, destando preoccupazione tra gli operatori del settore. Come illustrato dal Viceministro dell’Economia Maurizio Leo durante il convegno “Fisco meeting 2026”, tenutosi nei giorni scorsi a Torino, i nuovi vincoli avrebbero generato storture paradossali nel normale svolgimento della vita aziendale. Un esempio emblematico portato dal Viceministro riguarda il caso di un contribuente titolare di una partecipazione del 6%: qualora questi avesse deciso di cedere una quota del 4% beneficiando del regime PEX, si sarebbe ritrovato a subire una tassazione piena, e non più agevolata, sulla residua partecipazione del 2%, ormai scesa sotto la rigida soglia minima richiesta dalla manovra.
Di fronte all’evidenza di meccanismi definiti “molto intricati”, il Governo è intervenuto con il D.L. n. 38/2026 per eliminare le complessità operative e le diffuse incertezze interpretative che stavano gravando sulle imprese e sui professionisti. L’art. 11 del decreto provvede, di fatto, a smantellare le restrizioni inserite nel TUIR solo pochi mesi prima. A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene dunque ripristinata in toto la disciplina previgente. Sul piano tecnico, si assiste all’abrogazione del comma 1.1 dell’art. 87, TUIR, che limitava l’esenzione delle plusvalenze, e del comma 2.1 dell’art. 89, relativo ai dividendi. Parallelamente, sono state soppresse all’interno dell’art. 89 le parole che imponevano il limite di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Conseguentemente a queste abrogazioni, gli utili distribuiti dalle società e dagli enti commerciali tornano a non concorrere alla formazione del reddito dell’esercizio per il 95% del loro ammontare (per le società di capitali), senza l’obbligo di soddisfare le citate soglie percentuali o di valore fiscale. Lo stesso identico principio di esenzione si riapplica, alle medesime e storiche condizioni previste dall’art. 87, TUIR, alle plusvalenze realizzate sulla cessione di tali partecipazioni. Per completezza, si segnala che l’art. 12, D.L. n. 38/2026, quale evidente necessità di copertura finanziaria delle modifiche descritte, prevede un innalzamento dell’imposta di bollo dovuta sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero imprese, professionisti in forma societaria ed enti. Con l’entrata in vigore del provvedimento, gli estratti conto e i rendiconti inviati dalle banche e dai gestori finanziari a questa clientela corporate sconteranno un’imposta di bollo con periodicità annuale pari a 118 euro, registrando di fatto un aumento di 18 euro rispetto ai precedenti 100 euro. Rimane invece fortunatamente invariata la misura dell’imposta di bollo per le persone fisiche, che continueranno a corrispondere il prelievo sulle comunicazioni nella misura attualmente vigente di 34,20 euro annui. L’aumento per le entità giuridiche troverà applicazione per tutti gli estratti conto e i rendiconti emessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.
