Regime forfettario e indennità NASpI

La percezione da parte del contribuente, ex lavoratore dipendente, della NASpI, non genera incompatibilità con l’adozione del regime forfettario in caso di apertura della partita IVA, ma solo a determinate condizioni.

La vigente normativa in materia di regime forfettario prevede l’esclusione dal regime per coloro che nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per un importo superiore per i periodi d’imposta 2025 e 2026, a 35.000 euro. Nella quantificazione del limite-soglia rilevano anche i redditi assimilati a quelli di reddito di lavoro dipendente, quali ad esempio il compenso percepito come amministratore di una S.r.l. ovvero l’assegno di ricerca.

La verifica del limite è però irrilevante, qualora il rapporto di lavoro sia cessato nell’anno precedente. Al contrario, se la cessazione del rapporto si verifica nel corso dell’anno di accesso al regime, il limite-soglia di 35.000 euro deve essere verificato.

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è fiscalmente considerata reddito imponibile IRPEF, assimilato a quello da lavoro dipendente.

Ma quali sono i rapporti di compatibilità tra il regime forfettario e la NASpI? Ebbene, nel caso di percezione della Nuova Assicurazione per l’Impiego, ovvero l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti rimasti senza impiego, il regime forfettario risulta compatibile, ma nel rispetto di norme specificatamente dettate dall’INPS che prevedono riduzioni, obblighi di comunicazione e limiti di reddito.

In caso di apertura di una partita IVA in regime forfettario durante la percezione della NASpI la compatibilità è ammessa, ma la stessa indennità viene decurtata in misura proporzionale all’80% del reddito previsto per l’anno di riferimento.

In argomento, è di fondamentale importanza ricordare che sussiste un obbligo di comunicazione all’INPS dell’avvio dell’attività entro 30 giorni, al fine di consentire all’Istituto di calcolare, e applicare, la riduzione dell’indennità.

La mancata comunicazione, attraverso il portale online dell’INPS, a cura del percipiente, può comportare la revoca totale dell’indennità e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse.

Come anticipato, l’apertura della partita IVA comporta una riduzione dell’indennità erogata dell’80% del reddito che presumibilmente verrà prodotto nel periodo d’imposta. È quindi di fondamentale importanza stimare correttamente il reddito previsto e tempestivamente comunicarlo per evitare sanzioni ed errori.

Ebbene, in questa operazione, gli aderenti al regime forfettario devono ritenersi agevolati, poiché il reddito d’impresa, o di lavoro autonomo, non sarà determinato dalla differenza tra ricavi e costi effettivi, ma applicando un coefficiente di redditività ai ricavi totali, e ci venga consentito di aggiungere incassati.

E sul reddito forfettariamente determinato verrà applicata la riduzione dell’80% della NASpI.

Applicando i concetti esposti a un caso concreto avremo la seguente situazione:

Attività svoltaCoefficiente di redditivitàRicaviReddito presunto
Professionista78%10.0007.800

In questo caso, la NASpI verrà ridotta di 6.240 euro, ossia della percentuale stabilità di abbattimento applicata al reddito presunto.

Un caso particolare potrebbe essere quello del contribuente che, pur aprendo la partita IVA, non generi alcun reddito. Anche in questo caso, la NASpI potrà continuare a essere percepita, ma senza decurtazione alcuna, procedendo però sempre a comunicare all’INPS che il reddito presunto sarà uguale a zero. In caso di mancata comunicazione, il reddito sarà comunque presunto e l’abbattimento verrà applicato.

Sul tema va però evidenziato che i comportamenti abusivi, o elusivi, potrebbero portare a una segnalazione per indebita percezione di prestazioni assistenziali. Il rispetto, quindi, degli obblighi comunicativi rimane di fondamentale importanza anche in presenza di reddito nullo.

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia già una partita IVA in regime forfettario e cessi il rapporto di lavoro dipendente l’erogazione della NASpI troverà compatibilità, ma solo nel caso in cui il reddito presunto annuo derivante dall’attività autonoma non superi i 4.800 euro. Nel caso in cui il reddito presunto dovesse superare tale soglia opererà la riduzione proporzionale.

Al fine di evitare la sequenza predittiva del reddito, non sempre di facile soluzione, il contribuente potrebbe optare per la possibilità di ricevere l’intera somma residua, afferente alla NASpI, in un’unica soluzione al fine di avviare la propria attività autonoma. La richiesta di erogazione dovrà essere operata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività.

L’anticipazione in questione rappresenta una forma di incentivo all’imprenditorialità e questa configurazione comporterà l’impossibilità di continuazione di percezione dell’indennità mensile, anche in caso di successiva cessazione dell’attività autonoma.

Infine, dal punto di vista previdenziale, la percezione della NASpI per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, ovvero alle Casse professionali, non esonera gli stessi dal versare i contributi dovuti indipendentemente dall’indennità percepita.

Questo tema sarà approfondito durante il Forum Web Fisco del 25 marzo.

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