Regime forfettario 2026: aspetti fiscali e previdenziali

Con l’aprirsi del nuovo anno, i contribuenti già nell’alveo del regime forfettario e quelli che si apprestano ad aprire partita IVA per la prima volta, devono attuare i consueti controlli per verificare la possibilità di restare nel regime agevolato oppure di accedervi per l’annualità 2026.

Alcune condizioni sono da verificarsi nell’esercizio precedente (quest’anno: 2025), mentre altre nel corso dell’esercizio di mantenimento/accesso al regime (2026).

I requisiti da verificare nell’esercizio precedente l’accesso/mantenimento sono:

  • ricavi/compensi incassati < 85.000 euro (ragguagliati ad anno);
  • spese sostenute dal contribuente di ammontare non > 20.000 euro lordi per: lavoro accessorio, dipendente, collaboratori (es. borse studio o sussidi per addestramento professionale, ecc.), lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, tirocinanti estivi;
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 49 e 50, TUIR) < 30.000 euro (35.000 per l’anno 2025 e 2026 guardando rispettivamente il 2024 e 2025) lordi; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. La novità introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 27, Legge n. 199/2025) sta nella conferma dell’aumento della soglia per la percezione di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49 e 50, TUIR), che permettono di mantenere il regime forfettario. Tale soglia viene confermata a 35.000 euro come l’anno scorso (art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024), quindi 5.000 euro in più rispetto alla soglia originaria di 30.000, pertanto è stato modificato proprio il comma 12 disponendo che “per gli anni 2025 e 2026” il limite di cui all’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, è elevato a 35.000 euro;
  • partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari (se presenti da cedere entro il 31/12 dell’esercizio precedente l’accesso).

Requisiti da verificare nel corso dell’esercizio:

  • partecipazione di controllo diretto o indiretto di S.r.l., associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente;
  • il contribuente esercita la sua attività prevalentemente (maggioranza ricavi/compensi) nei confronti dei datori con in quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei 2 periodi d’imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori.

Infine, occorre anche valutare se si ha neo-attività o meno, verificando i seguenti requisiti, che permetterebbero l’applicazione dell’aliquota ancora più agevolata, pari al 5% (al posto del 15%) per i primi 5 anni:

  • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non supera gli 85.0000 euro.

Una volta spuntate le precedenti check list e appurata la possibilità di mantenere/accedere al regime forfettario, è anche possibile intraprendere valutazioni previdenziali se il contribuente apre partita IVA come ditta individuale e quindi con iscrizione alla gestione INPS artigiani e commercianti.

Si ricorda che il regime forfettario è un regime fiscale agevolato che prevede una determinazione, appunto, forfettaria del reddito, applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi incassati, differente a seconda del codice ATECO. A tale valore si andrà a dedurre l’importo dei contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge nel corso dell’anno (unica deduzione possibile) e quindi su tale imponibile si applicherà l’imposta del 15% (o del 5% se neo-attività).

Venendo quindi al tema previdenziale, collegato al regime fiscale forfettario è possibile optare per un regime previdenziale agevolato ma solo per i contribuenti, come sopra detto, iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.

L’agevolazione consiste in una riduzione del 35% della contribuzione dovuta ai fini previdenziali, sia sul reddito non eccedente il minimale, quindi sui fissi, che sul reddito eccedente il minimale.

Occorre evidenziare che la riduzione determina anche un accreditamento di mesi ai fini pensionistici proporzionalmente inferiore rispetto al versamento integrale, pertanto, ai fini di un accreditamento di 12 mesi di contribuzione, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale (circolare INPS n. 35/2016). In altre parole, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Infine, in presenza di un reddito forfettario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento contributivo di importo inferiore al dovuto, ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all’accredito dell’intero anno (così spiega la circolare INPS n. 29/2015).

La domanda per aderire al regime previdenziale agevolato non è automatica con l’accesso al regime forfettario, ma va presentata telematicamente attraverso il sito dell’INPS entro il 28 febbraio 2026, per avere la riduzione dall’annualità 2026, invece se si presenta dopo tale data, l’effetto si avrà a decorrere dal 1° gennaio 2027. Se si apre partita IVA dopo il 28 febbraio 2026 è comunque possibile, inoltrare, la domanda per il regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Una volta inviata la domanda, non sarà più necessario reinviarla gli anni successivi, è solo possibile inviare la revoca, sempre con la medesima tempistica; tuttavia, se si esce dal regime previdenziale agevolato, o per volontà o per obbligo, non è più possibile riaccedervi in futuro, al contrario del regime forfettario, che, invece, consente entrata e uscita di anno in anno.

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