Imposte ipocatastali in misura fissa per l’atto di dotazione di trust

Con l’ordinanza n. 19743, depositata ieri, 20 giugno, la Corte di Cassazione è tornata a concentrarsi sul dibattuto tema della misura delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale dovute a fronte di un atto di dotazione di trust.

Il notaio rogante, raggiunto da un avviso di liquidazione dell’imposta sulle donazioni (con aliquota all’8%) e delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporziale, risultato soccombente in secondo grado, aveva promosso ricorso per cassazione, avendo la CTR aderito ad un iniziale orientamento della stessa Corte di Cassazione in forza del quale la costituzione di un vincolo di destinazione su beni si riteneva idoneo a costituire autonomo indice di ricchezza, tale da giustificare la tassazione.

Sul punto possono essere citate le pronunce della Corte di Cassazione n. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015, 4482/2016.

Nello specifico, con l’ordinanza n. 3886 del 25.02.2015 la Corte di Cassazione giunse a qualificare l’imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione di cui all’articolo 2, comma 47, D.L. 262/2006, come un’imposta nuova, non gravante sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione (come accade per le successioni e le donazioni), ma istituita direttamente sulla costituzione dei vincoli.

La Corte di Cassazione, con la più recente ordinanza ha però abbracciato conclusioni del tutto diverse, aderendo alle pronunce emanate nel corso dell’anno 2019 in materia di trust (si rinvia, sul punto, alle pronunce n. 15453/2019, n. 15455/2019, n. 15456/2019, n. 16699/2019, n. 16700/2019, n. 16701/2019, n. 16705/2019, n. 22754/2019).

Alla luce di questo diverso orientamento, la Cassazione è tornata quindi a ribadire che “per tutti i trust, siano essi auto-dichiarati (e quindi con effetto solo segregativo e non di trasferimento di beni) o con trasferimento di beni, l’atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa… ed è, per l’imposta sulle donazioni “neutro” (ferma restando l’applicazione dell’imposta sulle donazioni all’atto del trasferimento al beneficiario finale qualora l’atto sia non solo gratuito ma liberale e con esclusione invece dell’imposta sulle donazioni in caso di atto non liberale ma in funzione solutoria”.

D’altra parte, l’apposizione del vincolo non determina alcun definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente (che, anzi, auto-restringe il suo potere di disporre) e nemmeno in capo al trustee (che riceve un’attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale): mancando l’effettivo trasferimento di ricchezza, la costituzione del vincolo di destinazione non può costituire autonomo presupposto impositivo.

Per quanto riguarda, invece, le imposte ipotecarie e catastali è stato ribadito che l’atto di dotazione, non determinando effetti traslativi definitivi e pieni, ma semplicemente transitori e limitati, deve essere assoggetto a imposte in misura fissa e non proporzionale.

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