Ufficialmente abolito, per i gestori delle strutture ricettive, l’obbligo di presentazione ai Comuni del c.d. Modello 21, resta l’obbligo di presentare all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, la dichiarazione fiscale telematica ai fini dell’imposta di soggiorno.
A seguito dell’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 della Corte di Cassazione, risulta ufficialmente abolito, per i gestori delle strutture ricettive, l’obbligo di presentazione ai Comuni del c.d. Modello 21 ovvero il conto della gestione per le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno.
Resta, invece, in vigore l’obbligo di presentare all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, la dichiarazione fiscale telematica ai fini dell’imposta di soggiorno.
In buona sostanza, quindi, vengono ridotti gli adempimenti che gravano in capo a tali gestori, dal momento che la doppia comunicazione (Modello 21 al Comune e dichiarazione dell’imposta all’Agenzia delle Entrate) costituiva una duplicazione di obblighi, pur se – come meglio esplicitato nel prosieguo – ciò trovava fondamento in precise motivazioni giuridiche.
Sul punto, va ricordato che, con il Modello 21, il gestore andava a indicare e comunicare al Comune, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno (pagata dagli ospiti della struttura), indicando gli estremi della riscossione, nonché le somme riversate nel medesimo periodo alla Tesoreria del Comune con i relativi estremi.
Tale obbligo riguardava non solo i gestori delle vere e proprie strutture ricettive, ma anche coloro che concedevano uno o più appartamenti in locazione breve di tipo turistico, ed era previsto in quanto, ai sensi dell’art. 93, D.Lgs. n. 267/2000, la Corte dei Conti aveva qualificato i gestori delle strutture ricettive come “agenti contabili”.
La qualifica di “agente contabile” si fondava sul presupposto della disponibilità materiale di denaro e beni di pertinenza pubblica in capo al gestore, elementi che imponevano il controllo della Corte dei Conti e la resa annuale del conto della propria gestione.
Sul punto la Suprema Corte, con ordinanza del n. 19654/2018, aveva affermato che – ai fini di detta imposta – «[…] il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il Comune che ha istituito l’imposta (soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva e su cui […] essa grava (soggetto passivo) […]». Nel sistema previgente, il gestore della struttura ricettiva era quindi del tutto estraneo al citato rapporto tributario.
Pertanto, e sempre secondo l’interpretazione precedente, tra il gestore e il Comune si instaurava un “rapporto di servizio pubblico”, con compiti eminentemente contabili funzionali alla riscossione dell’imposta di soggiorno e al suo riversamento nelle casse comunali e tali attività di riscossione e riversamento implicavano il “maneggio di denaro pubblico” che generava il relativo “obbligo della resa del conto” (da perfezionarsi con il c.d. Modello 21).
Il cambio di rotta interpretativo di cui si discute ha preso le mosse dal D.L. n. 34/2020, che aveva aggiunto il comma 1-ter all’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011; l’espressa qualificazione normativa del gestore della struttura quale “responsabile d’imposta” operata dalla norma da ultimo menzionata ha infatti fatto venir meno quel “silenzio normativo” che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell’inquadramento giuridico, alla figura di “agente contabile”.
A seguito di tale cambio di qualifica dei gestori, la riscossione e il versamento dell’imposta di soggiorno rappresenterebbero una mera obbligazione di carattere tributario e non implicherebbero più, come in precedenza, il maneggio di denaro pubblico rilevante per la responsabilità contabile del gestore, escludendosi quindi che il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno da parte di quest’ultimo possa integrare il reato di peculato (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 30227/2020 e n. 36317/2020).
Il gestore, in quanto “responsabile d’imposta”, sarebbe debitore in proprio nei confronti dell’Ente impositore, e non di somme appartenenti a quest’ultimo.
Dal punto di vista sostanziale, infatti, va ricordato che il responsabile d’imposta è il soggetto «obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi»; quindi, è persona estranea al presupposto impositivo, tema che concerne invece unicamente l’ospite della struttura.
Tale nuova veste, dunque, muterebbe il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell’Ente alla responsabilità solidale del gestore per l’intera imposta dovuta dal cliente. In sostanza, il gestore della struttura ricettiva non è più un ausiliario dell’Ente locale tenuto alla riscossione ma è divenuto soggetto responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, secondo lo schema ricavabile dall’art. 64, comma 3, TUIR.
Peraltro, la sezione tributaria della Cassazione, con ordinanza n. 6187/2024, aveva già puntualizzato che, a seguito del riconoscimento come responsabili d’imposta con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive «sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente».
La stessa pronuncia aveva inoltre aggiunto che il responsabile della struttura ricettiva, nella veste di responsabile d’imposta, «incassa e riversa l’imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria».
