Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, il legislatore, con l’articolo 2 D.L. 3/2020, ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo di importo pari a 100 euro al mese, in luogo degli 80 euro collegati al c.d. “bonus Renzi”.

Ne discende quindi che, fino al 30 giugno 2020, è continuato ad essere riconosciuto, ai soggetti titolari di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, con imposta di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, il cosiddetto “bonus Irpef”, pari a:

  • 960,00 euro annui (480,00 euro per il semestre), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro;
  • il credito decresce poi fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro.

Successivamente, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è stato riconosciuto un credito di 600,00 euro, quale trattamento integrativo, a tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia stata di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia stato non superiore a 28.000 euro.

Inoltre, sempre per il medesimo periodo, è stata riconosciuta “un’ulteriore detrazione” ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia stata di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Pertanto, l’importo dell’ulteriore detrazione è pari a:

  • 600,00 euro (100,00 euro mensili), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • il credito decresce poi fino a 480,00 euro al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 35.001 euro;
  • il credito decresce poi fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo superiore a 35.001 euro e fino a 40.000 euro.

Le due agevolazioni sono state riconosciute direttamente dal datore di lavoro, all’interno della singola busta paga, a partire dal mese di luglio 2020.

Spetta, però, al contribuente, al momento della redazione del modello dichiarativo, ricalcolare l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati.

Il quadro RC del modello Redditi PF 2021, denominato “Redditi di lavoro dipendente”, all’interno del rigo RC14, per quanto di nostro interesse, deve riportare:

  • in colonna 1, il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2021, al fine di segnalare se il datore di lavoro ha o non ha riconosciuto il bonus Irpef, ovvero lo ha riconosciuto senza, però, erogarlo;
  • in colonna 2, l’importo del bonus erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica 2021;
  • in colonna 3, il codice indicato nel punto 400 della Certificazione Unica 2021, al fine di segnalare se il datore di lavoro ha o non ha riconosciuto il trattamento integrativo Irpef, ovvero lo ha riconosciuto senza, però, erogarlo;
  • in colonna 4, il trattamento integrativo erogato, indicato nel punto 401 della Certificazione Unica 2021.

Si ricorda che in presenza di più Certificazioni uniche o di una unica Certificazione unica che conguaglia solo alcuni modelli, al fine della compilazione del rigo RC14, occorre sempre indicare la sommatoria degli importi contenuti nei campi di riferimento e verificare i codici collegati.

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