I requisiti per il rilascio del visto da parte del professionista

Come ben noto, l’art. 10 del D.L. 78/2009 ha introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità (art. 35 D.Lgs. 241/97) per le dichiarazioni IVA dalle quali emerge un credito che si intende utilizzare in compensazione per importi superiori a € 15.000,00.

L’apposizione di tale asseverazione è obbligatoria con riguardo alla dichiarazione IVA, sia per poter compensare orizzontalmente un credito annuale IVA di importo superiore ad € 15.000, sia per procedere alla richiesta di rimborso del credito IVA superiore a € 15.000 evitando la prestazione della prescritta garanzia (limitatamente ai soggetti “non a rischio”). A tal proposito la circolare n. 10/E del 2014, ha osservato che il predetto limite, superato il quale sorge l’obbligo di apposizione del visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti a seguito del richiamo all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e, quindi, non alla compensazione verticale, benché questa venga effettuata mediante la delega di versamento.

Ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 241/97, possono rilasciare il visto di conformità il dottore commercialista o esperto contabile abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni oppure il consulente del lavoro e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o diploma di ragioneria.

Sono esclusi e non possono rilasciare il visto di conformità i soggetti diversi dai “professionisti” di cui sopra, anche se abilitati ad Entratel: soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale (centri elaborazione dati, ecc.); iscritti negli Albi dei dottori agronomi e forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari (DM 19/4/2001); iscritti nel registro dei revisori contabili e gli iscritti negli Albi degli avvocati (DM 12/7/2000); cd. “tributaristi” non iscritti nei ruoli della CCIAA al 30/09/93 (sent. del Consiglio di Stato n. 6028/2012).

L’art. 21 del D.M. n. 164/1999, prevede che i professionisti che intendono esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità devono darne comunicazione preventiva alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale, riportando alcune informazioni essenziali: dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e partita Iva; il domicilio ed altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale; la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, dell’organo sindacale. Inoltre, alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa alle seguenti circostanze: l’insussistenza di provvedimenti di sospensione o cancellazione dall’ordine di appartenenza; il possesso dei requisiti di cui all’art. 8, co. 1, del DM n. 164/1999 e le modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (che può essere effettuata o tramite la propria abilitazione, oppure mediante una associazione professionale o società di servizi); la garanzia assicurativa, da produrre integralmente, in originale o copia conforme, che deve essere riservata all’attività di assistenza fiscale e fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

Il modello di comunicazione è disponibile sul sito internet nazionale dell’ADE. La comunicazione, completa di tutta la documentazione in allegato va inviata: o tramite PEC (posta elettronica certificata) – indicando nell’oggetto “visto di conformità” – oppure tramite raccomandata a/r, in tal caso il professionista deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’Ufficio potrà inoltrare eventuali richieste e/o comunicazioni.

Per mantenere la propria iscrizione nell’elenco informatizzato, il professionista abilitato deve: comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati (ai sensi del comma 3, dell’art. 21 DM 164) entro 30 giorni dalla data in cui si verificano e deve rinnovare la polizza assicurativa alla scadenza, inviando la nuova polizza integrale con la relativa quietanza di pagamento. Il professionista deve, per di più, attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, la permanenza dei requisiti comunicati in passato e deve garantire la continuità della copertura assicurativa, verificando che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente. Se il professionista non trasmettere il rinnovo della polizza o copia delle quietanze di pagamento, la Direzione Regionale provvede a richiederne l’invio.

 



 

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