Il Nexus Approach nel Patent Box

Il “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) costituisce l’ormai noto progetto OCSE, articolato in 15 azioni, diretto a ostacolare il fenomeno dell’erosione della base imponibile e a contrastare politiche di spostamento dell’imponibile stesso da Paesi ad alta fiscalità verso altre giurisdizioni a fiscalità più vantaggiosa. L’Action Plan n. 5, intitolata “Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Trasparency and Substance”, del progetto BEPS si concentra sui regimi preferenziali di tassazione delle proprietà intellettuali e le connesse necessarie attività sostanziali, in modo da consentire di giungere alla condivisione di regole comuni e contrastare la concorrenza fiscale dannosa, uniformando le varie normative europee. L’Action Plan n. 5 interviene per porre fine alla tendenza sviluppatasi tra alcuni Paesi membri OCSE diretta a favorire operazioni slegate dallo svolgimento di attività sostanziali. Obiettivo essenziale dell’Action Plan n. 5 è costituito dalla trasparenza dei regimi fiscali tenendo in considerazione la sostanza delle operazioni che si intraprendono e tralasciando la forma.

L’Action Plan n. 5 e il Patent Box

Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi appena descritti sono stati individuati diversi approcci, tuttavia, solamente uno, il Nexus Approach, ha acquisito un alto numero di consensi tra i Paesi membri dell’OCSE. L’Action Plan n. 5 del progetto BEPS, tramite l’Accordo “Action 5 on Modified Nexus Approach for IP regimes”, introduce delle fondamentali novità in materia di regimi preferenziali di tassazione e beni immateriali coinvolti. Il “Nexus Approach” cui fa riferimento l’Action Plan n. 5 descrive il necessario nesso che deve sussistere tra reddito agevolabile e spesa qualificata; è il fondamento del regime agevolativo dedicato agli intangibles ed è stato individuato per far si che i benefici siano concessi a fronte di un’attività materiale e rilevante ai fini della produzione o implementazione del bene immateriale, cd. “substantial activity”, (i.e., siano riconosciuti alle imprese che effettivamente svolgono attività di ricerca e sviluppo).

Sulla base del sopra citato nesso l’Action Plan n. 5 definisce quale quota di reddito agevolabile quella calcolata in base al rapporto tra costi qualificati e costi complessivi; pertanto, appare evidente come la quota rilevante non sia l’intera spesa investita in ricerca e sviluppo ma la quota direttamente collegata al bene immateriale.

Il regime italiano del Patent Box si ispira al cosiddetto “Nexus Approach” elaborato nell’ambito del progetto BEPS, ma con sostanziali differenze con riguardo alle tipologie di beni immateriali oggetto della misura agevolativa, differenze che tutti i Paesi membri avrebbero dovuto eliminare entro il 30 giugno 2016. Il nostro Paese – e, allo stesso modo anche altri Paesi OCSE – ha mantenuto l’originaria impostazione normativa interna, deviando rispetto alle indicazioni e raccomandazioni prospettate dall’OCSE nel progetto BEPS.

Il disallineamento tra normative nazionali e indicazioni dell’OCSE ha riguardato l’inclusione nell’elenco degli intangible domestici dei marchi e dell’utilizzo illimitato di know-how. In particolare, la normativa italiana originaria, non solo riconosceva il marchio come bene immateriale rientrante tra quelli agevolabili – in modo del tutto difforme rispetto a quanto stabilito in ambito BEPS – ma, altresì tutt’oggi, include informazioni aziendali, commerciali ed esperienze tecniche o industriali che l’azienda sceglie di tutelare giuridicamente. Invece, secondo l’OCSE, il costo sostenuto per il raggiungimento di tale Know how è agevolabile soltanto alla presenza di determinate condizioni:

  • un fatturato superiore a determinate soglie,
  • la necessaria certificazione di tali beni immateriali da parte di un soggetto governativo indipendente dall’Amministrazione finanziaria.

Condizioni e previsioni recepite solo parzialmente dall’Italia e che si auspica troveranno ben presto applicazione e riconoscimento anche nel nostro Paese.

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