In occasione dell’imminente apertura delle iscrizioni all’apposto elenco Mise degli “innovation managers” il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 13.09.2019, una prima serie di domande e risposte in materia di elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitate allo svolgimento degli incarichi manageriali.
Le FAQ attengono il profilo soggettivo, ovvero i requisiti dei soggetti legittimati a presentare la domanda di iscrizione all’elenco di cui al D.M. 07.05.2019, e gli aspetti procedurali, ovvero i termini e le modalità di presentazione delle domande.
Per quanto concerne i soggetti ammissibili all’elenco degli “innovation managers” si riepilogano di seguito i chiarimenti resi dal Mise nelle risposte ai quesiti:
| Chi sono i soggetti legittimati a presentare la domanda di iscrizione | |||||||||||||||
| Persone fisiche |
Al momento della presentazione della domanda di iscrizione devono possedere uno dei requisiti soggettivi stabiliti dall’articolo 5, commi 2 e 3 del D.M. 07.05.2019: 1. Persone fisiche accreditate negli albi o elenchi dei managers dell’innovazione istituiti presso:
I criteri per l’accreditamento agli albi o elenchi sono stabiliti direttamente dalle organizzazioni e associazioni presso cui sono istituiti. 2. Persone fisiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
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| Società operanti nei settori della consulenza, sulla base delle informazioni desumibili dall’oggetto sociale e in relazione alle attività dichiarate dalla società presso il Registro delle imprese | Al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti all’articolo 5, comma 4, D.M. 07.05.2019:
In sede di presentazione della domanda la società dovrà indicare l’elenco nominativo (massimo 10) di managers in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche. |
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| I centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 |
In sede di presentazione della domanda l’istante dovrà indicare l’elenco nominativo (massimo 10) di managers in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche. |
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| I centri di competenza ad alta specializzazione | |||||||||||||||
| Gli incubatori certificati di start-up innovative | |||||||||||||||
| Società di formazione | |||||||||||||||
| Le società di formazione che hanno effettuato progetti nelle aree indicate all’articolo 3 D.M. 07.05.2019 non sono ammesse |
Sono prive del requisito soggettivo: non si tratta di società operanti nei settori della consulenza |
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| Persone fisiche residenti e operanti all’estero | |||||||||||||||
| Sono ammesse le persone fisiche residenti e operanti all’estero |
Purché possiedano i requisiti soggettivi dell’articolo 5, commi 2 e 3, D.M. 07.05.2019 |
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