Chiarimenti del Fisco sul sisma bonus potenziato

Con la risoluzione 147/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul cosiddetto sisma bonus potenziato. Trattasi dell’agevolazione che dà diritto a una detrazione dall’Irpef pari al 70%/80% delle spese sostenute per lavori antisismici che determinano il passaggio ad una/due classe/i di rischio inferiore/i, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (articolo 16, comma 1-quater del D.L. 63/2013).

Nel caso analizzato, sullo stesso immobile, oltre all’adozione di misure antisismiche, sono realizzati anche lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché di riqualificazione energetica.

I quesiti posti all’attenzione del Fisco sono ben tre. In particolare, l’istante chiede di sapere se:

  1. la detrazione maggiorata del 70% ovvero dell’80% può essere fruita, a discrezione, in dieci quote annuali e non in cinque;
  2. anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico, occorre tener conto del carattere assorbente dell’intervento di natura “superiore” rispetto a quello di natura “inferiore”;
  3. il limite massimo di spesa previsto per gli interventi di ristrutturazione (per il 2017 pari ad euro 96.000) sia riferibile anche agli interventi sostenuti sulla medesima unità immobiliare per misure antisismiche.

In ordine, le risposte fornite dall’Agenzia sono le seguenti:

  1. la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio. Pertanto, il contribuente che intende avvalersi della detrazione potenziata del 70% (o dell’80%) dovrà necessariamente ripartire il beneficio in 5 rate. Resta comunque ferma la possibilità di avvalersi della detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo (articolo 16-bis, lett. i), Tuir);
  2. anche per gli interventi antisismici vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Quindi, la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera;
  3. nel caso di esecuzione sullo stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, il limite di 96.000 europrevisto dall’articolo 16-bis Tuir è unico in quanto riferito all’immobile. Ne deriva che per gli interventi di consolidamento antisismico, per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni, non è possibile fruire di un autonomo limite di spesa, giacché non rappresentano una nuova categoria di interventi agevolabili ma sono ancorati a quelli della lettera i) dell’articolo 16-bis del Tuir.

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