Tremonti ambiente: perizia non obbligatoria, ma utile
La mancata indicazione dei vantaggi derivanti dalla realizzazione di un investimento ambientale non inficia il beneficio fiscale, di cui all’art. 6, commi da 13 a 19 della L. n. 388/2000, c.d. “Tremonti ambientale”. Questo è, in estrema sintesi, quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso con la sentenza n. 66/4/13 del 12.7.2013. Come noto,…
