Scade il 2 marzo 2026 il versamento dell’imposta di bollo, relativa al quarto trimestre dell’anno 2025, sulle fatture elettroniche con importi non assoggettati ad IVA con valore superiore a 77,47 euro.
Si ricorda che il versamento dell’imposta di bollo dovuta per il 2025, ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014, ha le seguenti scadenze:
- 3 giugno 2025 (in quanto il 31 maggio cadeva di sabato), in relazione al primo trimestre;
- 30 settembre 2025, in relazione al secondo trimestre;
- 1° dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre cadeva di domenica), in relazione al terzo trimestre;
- 2 marzo 2026, in relazione al quarto trimestre.
Il versamento in scadenza il 3 giugno 2025 (in quanto il 31 maggio cadeva di sabato) poteva essere eseguito entro la scadenza successiva, del 30 settembre 2025, se l’importo dovuto era di importo non superiore a 5.000 euro.
Successivamente, se il versamento in scadenza il 30 settembre 2025, e relativo ai primi due trimestri, era di importo non superiore a 5.000 euro, poteva essere eseguito entro la terza scadenza del 1° dicembre 2025.
Infatti, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, il D.L. n. 73/2022, convertito nella Legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando l’originario importo, entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativo, di 250 a 5.000 euro.
Ai fini del pagamento, si rileva che sono previste le seguenti modalità di pagamento:
- mediante addebito diretto sul conto corrente bancario del contribuente;
- mediante presentazione del modello F24.
Con la prima modalità il pagamento è eseguito indicando, sull’apposito campo del portale “Fatture e corrispettivi”, il codice Iban del conto corrente intestato al contribuente.
Una volta confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza del codice Iban indicato ed è consegnata una prima ricevuta attestante l’inoltro della richiesta di pagamento.
Successivamente, viene rilasciata una seconda ricevuta attestante l’avvenuto pagamento ovvero l’esito negativo dello stesso.
Con la seconda modalità occorre procedere alla compilazione diretta del modello F24, ovvero all’utilizzo del modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.
Tale modello deve essere pagato come di consueto.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta di bollo relativa al quarto trimestre, in scadenza il 2 marzo 2026, è il 2524.
Nel caso di versamento omesso, carente o tardivo, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo;
- la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a un terzo;
- gli interessi.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o l’intermediario delegato possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti dovuti, al fine di ottenere la rideterminazione degli importi indicati nella comunicazione. L’assistenza può essere richiesta:
- tramite il servizio web CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia;
- fissando un appuntamento presso qualsiasi ufficio territoriale.
Rimane inteso che, prima che il tardivo, mancato o insufficiente versamento venga contestato dall’Amministrazione finanziaria, è sempre possibile ricorrere al pagamento tramite l’istituto del ravvedimento operoso. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521, per il primo trimestre;
- 2522, per il secondo trimestre;
- 2523, per il terzo trimestre;
- 2525, per eventuali sanzioni collegate alla tardività di pagamento;
- 2526, per eventuali interessi collegati alla tardività di pagamento.
Si evidenzia che, nell’ipotesi di versamento cumulativo, all’interno del modello F24 devono essere indicati separatamente i diversi trimestri, utilizzando codici tributo distinti.
