La nuova Rottamazione quinquies: ambito oggettivo ridotto e rateazione incrementata

L’ennesima edizione della rottamazione degli importi iscritti a ruolo, denominata “quinquies”, ha ormai già preso l’avvio con la possibilità di consultazione e produzione delle domande e non è nemmeno stata interessata dalle auspicate (ma alla fine non giunte), variazioni in sede di conversione del c.d. milleproroghe, collegato alla manovra 2026.

Restano pertanto immutate le condizioni poste dal Legislatore nella nuova edizione della rottamazione, da un lato più stringenti sul piano oggettivo, dall’altro migliori in ordine alla previsione di pagamento. Ed è proprio in riferimento alle novità rispetto al passato che è opportuno concentrare la massima attenzione.

La prima grande distinzione riguarda il perimetro dei ruoli ammessi alla nuova definizione. Le 2 caratteristiche precise previste dal Legislatore al comma 82 dell’art. 1, Legge n. 199/2025, sono le seguenti:

  1. ammessi alla nuova edizione della rottamazione sono i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Ricordiamo, al riguardo, che non rileva la notifica della cartella di pagamento al contribuente, ma, testualmente, l’affidamento del ruolo all’agente della riscossione. Rispetto al passato si allunga il riferimento temporale fino al 31 dicembre 2023, ma non vi è stato l’ampliamento, richiesto da più parti, ai ruoli del 2024 (rispetto ai quali non resta che sperare in eventuali riaperture/estensioni future);
  2. i ruoli, però, hanno una forte limitazione: essi, infatti, devono derivare dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 (controllo automatizzato degli esiti delle dichiarazioni e controllo formale ai fini delle II.DD), e agli artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972 (in materia IVA), ovvero derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS. La più grande differenza rispetto al passato riguarda la non previsione di definizione per altre tipologie di ruoli, come ad esempio i ruoli collegati alle iscrizioni progressive derivanti dall’attività di accertamento, ovvero i ruoli in materia di imposta di registro. Ciò significa, in termini pratici, che se un contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento legata all’esito di un giudizio della Corte tributaria in primo grado, con una iscrizione “pesante” per quanto concerne le sanzioni (iscritte a ruolo per i relativi 2/3 di quanto irrogato nell’atto di accertamento), non potrà fruire di tale importante opzione deflattiva, dovendo soltanto sperare in un diverso esito del contenzioso futuro.

Sottolineando che sul piano procedurale nulla cambia rispetto al passato (tra l’altro, si ricorda la necessità di presentare domanda all’Agenzia della riscossione, con evidenziazione del numero eventuale di rate scelte e della rinuncia al contenzioso riguardante i ruoli oggetto di rottamazione), una ulteriore importante novità la si rinviene nel numero massimo di rate previste dal legislatore, ampliato fino a 54 rate bimestrali, con decorrenza dal 31 luglio 2026. Al contribuente è data piena facoltà di scelta circa il numero di rate, potendo optare anche per il pagamento in unica soluzione: la sola cosa da ricordare è che la singola rata non può essere di importo inferiore a 100 euro. Optando per il massimo della rateazione, si giunge fino al 31 maggio 2035, una prospettiva temporale di non poco conto.

Merita di essere richiamato poi il comma 95, che gestisce le cause di decadenza derivanti dai mancati pagamenti, stabilendo che: «La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione e i versamenti  effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento: a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento». Il cambio evidente rispetto al passato è rappresentato dalla possibilità di “commettere” anche un errore, rimediabile di fatto prima che si commetta il secondo: il contribuente che salta una rata deve ricordarsi di pagarla il prima possibile e comunque indefettibilmente prima che ometta anche una seconda rata. In termini pratici, fino a che l’omissione riguarda una sola rata, nulla accade. Ovvio che il mancato pagamento dell’unica rata scelta o il non completamento della rateazione con l’omissione dell’ultima rata (caso, si consenta, davvero paradossale), rappresentano cause di decadenza.

La rottamazione, però, può anche avvenire senza pagamenti: trattasi del caso in cui in forza degli eventuali piani di rateazione già adottati rispetto ai ruoli, il contribuente abbia già corrisposto, tra l’altro, l’intero ammontare necessario per la rottamazione; in tale ipotesi è indispensabile in ogni caso produrre la domanda di rottamazione, pur non dovendo pagare nulla; manco a dirlo, le eventuali eccedenze versate dal contribuente non verranno affatto restituite.

In ultimo, la nuova rottamazione permette di “salvare” anche le precedenti non andate a buon fine (con il limite preciso che devono essere rottamazioni inefficaci alla data del 30 settembre 2025, rilevando pertanto l’intervenuta decadenza a tale data e non decadenze successive – altra tematica di grande dibattito in sede di milleproroghe ma senza variazione di sorta). Anche in questa direzione, però, vige la nuova restrizione circa il perimetro oggettivo: possono essere “salvate” solo le vecchie rottamazioni decadute riferite alle medesime casistiche ammesse nella nuova rottamazione, ossia gli omessi versamenti delle imposte sui redditi e dell’IVA, o dei contributi INPS (oltre alle risultanze dei controlli formali fiscali). Ciò significa, pertanto, che coloro che sono decaduti dalle rottamazioni precedenti, magari riferite a casistiche di accertamento o di imposta di registro, non possono essere ammessi alla nuova rottamazione, rimanendo con il più classico dei “cerini in mano”.

Questo tema sarà approfondito durante il Forum Web Fisco del 25 marzo.

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