Operazioni soggettivamente inesistenti: è possibile dedurre i costi?

Per la giurisprudenza di legittimità, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se il contribuente dimostra effettività, inerenza e certezza dell’operazione. Diversamente, i costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti restano sempre indeducibili.

Il tema in epigrafe è stato oggetto, a più di riprese, di pronunce di merito e di legittimità. La sentenza di seguito commentata sintetizza l’orientamento, ormai consolidato, del diritto vivente sulla materia.

Ricostruzione dei fatti

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, Sez. 1, con la sentenza 24.11.2025, n. 1446, ha esaminato un contenzioso originato dalla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, fatturate in regime IVA di non imponibilità, da una società poi rivelatasi sconosciuta e “irreperibile” presso l’indirizzo da essa eletto a sede legale e operativa.

Nello specifico, non erano stati riscontrati elementi segnaletici e/o distintivi (insegne, targhe, targa citofonica, ecc.) idonei a rappresentare l’effettiva presenza della società presuntivamente fornitrice dei beni riconducibili alle citate operazioni inesistenti. A supporto della fittizietà, infatti, risultavano elementi che ben potevano dimostrare che la società era del tutto “virtuale”:

  • nessun bilancio depositato presso il Registro Imprese;
  • del tutto assenti versamenti di imposte e adempimenti dichiarativi;
  • le uniche spese sostenute riguardavano gli oneri notarili sostenuti in sede di costituzione della società e le spese di fornitura dell’indirizzo PEC;
  • non risultava la titolarità o l’utilizzo di immobili destinati alla produzione né di autovetture o di autocarri;
  • nessun riscontro in merito a utenze elettriche, idriche o per la fornitura di gas.

Ciò premesso, in sede precontenziosa, l’ufficio non aveva valutato sufficienti né attendibili le memorie prodotte dalla ricorrente: in altri termini, esse erano unicamente idonee a dimostrare l’avvenuta esportazione di un macchinario di caratteristiche identiche o affini a quello fatturato dalla società R. S.r.l., senza però dimostrare l’effettivo acquisto, da parte della T.A. S.r.l. dalla R. S.r.l., per la sua successiva esportazione.

Gli sviluppi del contenzioso

Il ricorrente contestava il fondamento dell’accertamento, confermando che le operazioni erano concretamente avvenute, indicando altresì elementi e fatti ritenuti idonei a dimostrare l’effettività delle citate operazioni. Al contrario, l’ufficio rimarcava la lacunosità della linea difensiva, inidonea a provare la legittimità del comportamento della ricorrente.Nel merito, oltre a classificare frammentario e incompleto il resoconto fornito in sede precontenziosa, l’ufficio evidenziava che la documentazione non poteva definirsi compiutamente asseverata e, più in dettaglio, pur dando atto dell’avvenuta esportazione di un macchinario con numero di matricola identificato, tutti gli ulteriori atti, fatti e circostanze erano da ritenersi aleatori e/o scarsamente plausibili.

LA VICENDA PROCESSUALE

I giudici prendono atto che l’ufficio non nega l’avvenuta esportazione del macchinario, ma contesta che tale macchinario sia stato effettivamente acquistato da parte della T.A. S.r.l. dalla R. S.r.l. per la sua successiva esportazione: trattasi, dunque, di operazione soggettivamente inesistente. In sostanza, in base alle risultanze documentali, è chiara l’impossibilità, per R. S.r.l., di avere ceduto il macchinario in oggetto alla T.A. S.r.l., stante la palese assenza dei fondamentali economici indispensabili a tale fine.

Acclarata l’inesistenza soggettiva dell’operazione, la Corte di Giustizia Tributaria di Torino richiama, tuttavia, quanto statuito dalla Cassazione che, consentenza n. 8716/2025:

  • ha ritenuto deducibili i costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti, purché il contribuente ne dimostri l’effettività, l’inerenza e la certezza;
  • al contrario, i costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti non possono, in alcun caso, essere ammessi in deduzione, neppure ove la documentazione sia formalmente conforme ai precetti normativi ex art. 109, TUIR, o ex art. 5, D.Lgs. n. 446/1997.

Dunque, quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, ossia in presenza di fatture emesse da soggetti fittizi o non operativi, l’operazione sottostante può essere effettivamente avvenuta, producendo i conseguenti effetti economici e fiscali. In subordine, ovviamente, alla condizione che il contribuente dimostri in modo incontrovertibile l’effettività, l’inerenza e la certezza (che peraltro non l’Ufficio non mette neppure in discussione). In tale caso, la deduzione è legittima.

Approfondimenti: i principi enunciati dalla Cassazione

Dalle pronunce della Cassazione, richiamate dai giudici di prime cure(segnatamente la sentenza n. 8716/2025 citata), è possibile trarre importanti principi di riferimento, stante il copioso richiamo a ulteriori enunciazioni del diritto vivente. Principi che interessano anche la disciplina IVA e le operazioni oggettivamente inesistenti.

  • Operazioni oggettivamente inesistenti:
    • nel caso in cui l’ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere e, quindi, contesti anche l’indebita detrazione dell’IVA e la deduzione dei costi, ha l’onere di provare che l’operazione fatturata non è mai stata effettuata, indicando, a tal fine, elementi anche indiziari (Cassazione, n. 20059/2024; n. 15741/2012; n. 27718/2013; n. 9363/2015; conforme Corte Giustizia UE, 6.07.2006, C-439/04; 21.02.2006, C-255/02; 21.06.2012, C-80/11); a quel punto graverà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale prova non può, tuttavia, consistere nell’esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili o sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cassazione, n. 6865/2019; n. 17619/2018; n. 5406/2016; n. 18118/2016; n. 28683/2015; n. 428/2015; n. 12802/2011; n. 15228/2001);
    • una volta assolta, da parte dell’Amministrazione finanziaria, la prova (ad esempio, dimostrando che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura o in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che sono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cassazione, n. 17619/2018; n. 26453/2018);
    • spetta unicamente al giudice di merito: a) il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di acquisire e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza; b) di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti a esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti; c) la facoltà di escludere anche mediante un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi assumere, a tal proposito, che egli non sia tenuto a esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo reputi irrilevante (Cassazione, n. 13485/2014; n. 16499/2009);
    • ai fini IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di un’idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi sono ordinariamente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cassazione, n. 9723/2024; n. 28628/2021);
  • operazioni soggettivamente inesistenti: in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, Legge n. 537/1993 (nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, D.L. n. 16/2012), l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti (Cassazione, n. 8480/2022; n. 4645/2020).

Per quanto precede, si consolida un orientamento che, pur muovendo dalla valutazione della regolarità formale, indaga sull’effettiva sostanza economica delle operazioni. Le fatture riferite a rapporti realmente intercorsi – pur in contesti irregolari sul piano soggettivo – non sono automaticamente disconosciute, a differenza di quelle che mascherano operazioni fittizie prive di qualsiasi contenuto reale.

Tale orientamento, dunque, evita che le irregolarità soggettive comportino, in via automatica, la perdita del diritto alla deduzione per costi che, quanto al profilo sostanziale, sono effettivi e funzionali all’attività imprenditoriale.

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