Beni sequestrabili indipendentemente dalla quota di profitto pervenuta

Se non è possibile individuare e apprendere il profitto del reato nella sua identità e consistenza originaria, è ammesso il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente per l’intero importo nei confronti del singolo concorrente, indipendentemente dalla quota di profitto che è pervenuta nella sua disponibilità.

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16685, depositata ieri, 3 maggio.

Il caso riguarda il legale rappresentante di una Srl, nei confronti del quale il Gip del Tribunale di Padova aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 428.202,97 euro, pari all’ammontare dei crediti inesistenti compensati con modello F24.

Il Tribunale rigettava l’istanza di riesame e il legale rappresentante promuoveva ricorso per cassazione, evidenziando, tra l’altro, che l’immobile sequestrato era stato acquistato, nel 2018, dalla sorella e dal cognato, i quali avevano a tal fine acceso un mutuo; l’immobile era quindi stato concesso in comodato gratuito allo stesso.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ribadiva, in primo luogo, che, ai fini del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non è richiesta alcuna dimostrazione del nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato.

Viene a tal proposito ricordato che nel nostro ordinamento coesistono due diversi tipi di confisca per equivalente:

  • una prima forma di confisca colpisce direttamente chi si è avvantaggiato del profitto del reato, quando è impossibile reperire il profitto stesso,
  • una seconda forma di confisca, invece, ha carattere sanzionatorio, e colpisce tutti i beni e il denaro dell’autore del reato, anche se non si è avvantaggiato del profitto del reato.

Nel secondo caso, dunque, non è richiesta alcuna prova della sussistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato, essendo assoggettabili a confisca tutti i beni nella disponibilità dell’imputato.

La confisca per equivalente (e il sequestro preventivo ad essa finalizzato) può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti, anche per l’intero profitto accertato, ed anche se il singolo soggetto non è entrato nella disponibilità di alcun provento.

Alla luce delle richiamate conclusioni, dunque, non assume alcun rilievo il valore della quota di profitto riconducibile al singolo soggetto: il sequestro può essere disposto in misura equivalente al valore del profitto del reato nella sua interezza considerato.

In altre parole, tutti coloro che hanno concorso al reato rispondono, con i propri beni, all’impossibilità di recuperare i profitti illeciti.

A nulla è valsa, poi, la dimostrazione che i beni fossero riconducibili alla sorella dell’indagato: se il bene oggetto di sequestro è di un terzo, solo quest’ultimo ha interesse a rivendicare l’esclusiva titolarità del bene, e non l’indagato.

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