Il procedimento di interruzione del processo tributario

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L’interruzione del processo consiste nell’arresto temporaneo del suo svolgimento al verificarsi di un determinato evento, al fine di assicurare l’effettività del contraddittorio.

In ambito tributario, tali eventi sono individuati nell’articolo 40 D.Lgs. 546/1992, il quale prevede che il processo è interrotto se si verifica:

  • il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una parte, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
  • la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo o dall’elenco del difensore incaricato ai sensi dell’articolo 12 D.Lgs. 546/1992.

Ex articolo 41 D.Lgs. 546/1992, l’interruzione è dichiarata con:

  • decreto, dal presidente di sezione prima della fissazione dell’udienza di trattazione, ovvero in sede di esame preliminare del ricorso;
  • ordinanza, dalla Commissione tributaria dopo la fissazione dell’udienza di trattazione.

Mentre il decreto di interruzione è reclamabile dalle parti ai sensi dell’articolo 28 D.Lgs. 546/1992, l’ordinanza di interruzione non è impugnabile, con la conseguenza che la parte non potrà fare altro che riassumere la causa.

Ai sensi del successivo articolo 43 D.Lgs. 546/1992, l’istanza di trattazione e riassunzione deve essere proposta dalla parte colpita dall’evento interruttivo, dai suoi successori o da qualsiasi altra parte entro sei mesi dalla data di dichiarazione dell’interruzione al presidente della sezione.

Tale istanza deve necessariamente contenere l’indicazione degli estremi relativi al:

  • processo interrotto,
  • evento che ha comportato linterruzione,
  • fatto che consentirebbe la ripresa del processo,

nonché la sottoscrizione dell’istante e la sollecitazione alla fissazione dell’udienza per la trattazione e la decisione della controversia.

Successivamente, il presidente di sezione fissa con decreto l’udienza ai sensi dell’articolo 30 D.Lgs. 546/1992 e la segreteria ne dà comunicazione almeno trenta giorni liberi prima ex articolo 31 D.Lgs. 546/1992.

Ai sensi dell’articolo 43 D.Lgs. 546/1992, la predetta comunicazione deve essere effettuata:

  • alle parti costituite nei luoghi di cui all’articolo 17 D.Lgs. 546/1992;
  • personalmente alla parte colpita dall’evento o ai suoi successori;
  • agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo, se la comunicazione avviene entro un anno dalla morte di una delle parti.

Infine, si ricorda che la mancata riassunzione comporta l’estinzione del processo per inattività delle parti ex articolo 45 D.Lgs. 546/1992, da cui deriva:

  • la definitività dellatto, se l’estinzione si verifica in primo grado;
  • il passaggio in giudicato della sentenza, se l’estinzione si verifica in appello.

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